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REGIO DECRETO 23 maggio 1932, n. 719

Approvazione del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare. (032U0719)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 1-7-1932
al: 19-7-1962
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il  R.  decreto-legge  del  14  giugno  1928,  n.  1647,  che
autorizza ad emanare  norme  regolamentari  per  la  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare, convertito nella legge del 25
dicembre 1928, n. 3041; 
  Visto il regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della
vita umana in mare, approvato con R. decreto del 10 agosto  1928,  n.
2752; 
  Visto il R. decreto del 1° maggio 1932, n. 524, che da'  esecuzione
nel Regno alla Convenzione  internazionale  firmata  a  Londra  il  5
luglio 1930 e relativa  alla  linea  di  massimo  carico  delle  navi
mercantili; 
  Ritenuta  l'opportunita'  di  modificare  le  norme  contenute  nel
regolamento suddetto; 
  Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile; 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri e per  la
giustizia e i culti; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato l'unito  «Regolamento  per  la  sicurezza  delle  navi
mercantili e della vita umana in mare», firmato, d'ordine Nostro, dai
Ministri Segretari di Stato per  le  comunicazioni,  per  gli  affari
esteri e per la giustizia e i culti. 
  Il regolamento suddetto entrera' in vigore il  1°  luglio  1932  ed
avra' applicazione nei termini e con le modalita' in esso indicati. 
  E' fatta eccezione per il Capitolo VII (Bordo libero, articoli 71 a
83) le cui disposizioni saranno obbligatorie dalla data in cui  avra'
applicazione nel Regno la Convenzione internazionale sulla  linea  di
massimo carico sulle navi mercantili, firmato a Londra  il  5  luglio
1930, a sensi dell'art. 2 del R. decreto n. 524 del 1°  maggio  1932,
col quale alla convenzione stessa e' stata data esecuzione. Sino alla
data predetta rimarranno in vigore, salva la facolta' consentita  dal
secondo comma del citato art. 2 del R. decreto n. 524 del  1°  maggio
1932, le disposizioni  contenute  nel  Capitolo  VII  (Bordo  libero,
articoli 68 a 84) del regolamento approvato con R.  decreto  n.  2752
del 10 agosto 1928, che in tutte le altre  parti  e'  abrogato  dalla
data in cui entrera' in vigore l'unito regolamento. 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 23 maggio 1932 - Anno X 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
 
                                  Mussolini - Ciano - Grandi - Rocco. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1932 - Anno X 
    Atti del Governo, registro 321, foglio 144. - Mancini.