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LEGGE 24 marzo 1932, n. 355

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, con il quale sono stati approvati il piano regolatore di Roma e le norme generali e le prescrizioni tecniche di attuazione. (032U0355)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/04/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 25-4-1932
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 6  luglio  1931,  numero
981, con il quale sono stati approvati il piano regolatore di Roma  e
le norme generali e le prescrizioni tecniche  della  sua  attuazione,
con le seguenti modificazioni: 
  L'art. 3 e' sostituito dal seguente: 
  Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono  fissate
le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno
sviluppati e compilati i piani particolareggiati. 
  Il  Governatorato   provvedera'   alla   compilazione   dei   piani
particolareggiati  di  esecuzione  delle  singole   zone   od   opere
comprendenti la planimetria particolareggiata della zona  e  l'elenco
della proprieta' soggette ad espropriazione od a vincolo. 
  Per  quanto  si  riferisce  a  sistemazioni  che  interessino  beni
demaniali e i servizi  ferroviari  saranno  presi  dal  Governatorato
preventivi  accordi  tecnici  e  finanziari  con  le  Amministrazioni
competenti. 
  La  sistemazione  definitiva  della  stazione  di  Roma-Termini  e'
subordinata   agli   studi   ulteriori,   da   eseguirsi    a    cura
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e  non  dara'  luogo
all'applicazione degli articoli  4,  5  e  7  del  presente  decreto,
restando ferme al riguardo le disposizioni in vigore. 
  Frattanto  l'Amministrazione  predetta  potra'  prendere  tutti   i
provvedimenti che le esigenze del traffico rendessero necessari nella
attuale sede della stazione Termini. 
  I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna  zona  dovranno
essere resi pubblici ai sensi e  per  gli  effetti  dell'articolo  87
della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 
  La  pubblicazione  ufficiale  dei  piani  particolareggiati   sara'
effettuata per opera del Governatorato di Roma a mano a mano  che  se
ne presenti l'opportunita' e se ne preveda la prossima realizzazione. 
  La imposizione del vincolo e i termini  per  la  presentazione  dei
ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione  ufficiale  di  ogni
singolo piano particolareggiato. 
  L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sara' data
con Regio decreto, su proposta del Ministro per  i  lavori  pubblici,
previo parere di una Commissione composta: 
  del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che  la
presiede; 
  di un consigliere di Stato designato dal Ministero dell'interno; 
  del direttore generale dell'Edilizia, viabilita' e porti  o  di  un
suo delegato; 
  del direttore generale della Sanita' o di un suo delegato; 
  del direttore generale delle Antichita' e belle arti o  di  un  suo
delegato e di un membro del Consiglio  superiore  delle  belle  arti,
designato dal Ministero dell'educazione nazionale; 
  di tre membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori  pubblici,
designati dal Ministro per i lavori pubblici; 
  di un funzionario dell'Amministrazione ferroviaria,  di  grado  non
inferiore al 6°, designato dal Ministero delle comunicazioni; 
  di due rappresentanti del Governatorato di Roma; 
  di tre esperti: un ingegnere, un architetto ed un artista, nominati
dal Ministro per i lavori pubblici, ciascuno su terna proposta  della
Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti  e
degli artisti. 
  Col  provvedimento  che  approva  il  piano  particolareggiato   di
ciascuna  zona  sara'  deciso  sulle  osservazioni   od   opposizioni
eventualmente presentate. 
  Con Regio decreto, su proposta del Ministro per i lavori  pubblici,
sentito il parere della Commissione di cui al presente  articolo,  il
Governatore di Roma potra' essere autorizzato a  modificare  i  piani
particolareggiati, anche dopo l'avvenuta pubblicazione, sempre che le
varianti introdotte non modifichino  il  piano  delle  espropriazioni
gia' approvato. 
  L'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
  L'indennita' di espropriazione per opere  di  piano  regolatore  di
edifici o di aree non destinate a  strade,  piazze  e  spazi  di  uso
pubblico  sara'  determinata  sulla  media  del   valore   venale   e
dell'imponibile  netto  alla  data  di  pubblicazione  del   presente
decreto, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per  cento
a seconda delle condizioni dell'edificio e della localita'. 
  Tuttavia, qualora nel periodo di validita' del piano regolatore  di
massima  lo  Stato  addivenisse   ad   una   generale   revisione   e
modificazione degli imponibili  catastali,  l'imponibile  base  sara'
quello risultante alla data dell'avvenuta revisione. 
  L'indennita' di  espropriazione  delle  aree  destinate  a  strade,
piazze e spazi di uso pubblico dovra' ragguagliarsi  al  puro  valore
venale  del  terreno,   considerato   indipendentemente   dalla   sua
edificabilita'. 
  La disposizione del comma  precedente  non  si  applica  alle  aree
comprese nel perimetro del  piano  regolatore  del  1909,  le  quali,
secondo il piano medesimo, non erano destinate  a  strade,  piazze  e
spazi di uso pubblico. L'indennita' di espropriazione di tali aree e'
determinata secondo la  disposizione  della  prima  parte  di  questo
articolo. 
  L'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
  Per la costruzione delle vie e piazze  in  aree  non  comprese  nel
piano regolatore del  1909,  ciascuno  dei  proprietari  dei  terreni
confinanti con le dette vie e piazze dovra' cedere  gratuitamente  al
Governatorato il suolo  corrispondente  alla  meta'  della  larghezza
stradale per ogni fronte di cui sia proprietario, fino al massimo  di
un quinto dell'area totale di sua proprieta' e  per  una  profondita'
non superiore a metri 10. 
  L'obbligo della  cessione  gratuita,  a  termini  della  precedente
disposizione,  viene  meno  quando  della  restante  area  una  parte
maggiore della meta' venga alla sua volta espropriata. 
  L'art. 7 e' sostituito dal seguente: 
  Il Governatorato di Roma e' autorizzato ad imporre  ai  proprietari
dei beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste
dal piano regolatore edilizio e di  ampliamento  un  contributo  pari
alla meta' dell'aumento effettivo di valore con detrazione del valore
delle aree eventualmente cedute  a  norma  dell'articolo  precedente.
Tale contributo sara' pero' ridotto  al  30  per  cento  dell'aumento
effettivo di valore per le aree  comprese  nel  perimetro  del  piano
regolatore del 1909. 
  La riscossione sara' fatta con le norme di cui al  titolo  secondo,
capo IV, della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 
  E' concessa ai contribuenti la facolta' di  rinviare  il  pagamento
del contributo di miglioria all'atto del trapasso  di  proprieta'  in
caso  di  vendita;  ma  il  pagamento  dovra'  in  ogni  caso  essere
effettuato per intero e maggiorato dall'interesse legale, prima della
scadenza del decennio. 
  Il Governatorato di Roma nei casi di cui  al  comma  precedente  e'
autorizzato ad accendere ipoteca legale  privilegiata  con  esenzione
della tassa relativa. 
  E' fatto salvo il contributo di  miglioria  per  opere  diverse  da
quelle indicate nella prima parte di questo articolo. 
  L'art. 8 e' sostituito dal seguente: 
  Il  Governatorato  di  Roma  e'  autorizzato  a  comprendere  nelle
espropriazioni per l'esecuzione di opere pubbliche da  indicarsi  nei
piani particolareggiati anche i beni attigui alle aree  destinate  ad
uso pubblico, l'occupazione dei quali  beni  giovi  ad  integrare  la
finalita' dell'opera e a soddisfare le prevedibili esigenze future. 
  Prima di procedere alla  espropriazione  delle  dette  zone  dovra'
pero' il Governatorato farne notifica ai proprietari degli immobili e
contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se
o  meno  intendano  essi  stessi  addivenire  alla   edificazione   o
ricostruzione sulla loro  proprieta'  (singolarmente  se  proprietari
dell'intera zona da sistemarsi, o riuniti in  consorzio)  secondo  le
norme estetiche  ed  edilizie  che  il  Governatorato  stabilira'  in
relazione ai vincoli del piano ed alle prescrizioni  del  regolamento
edilizio. 
  Il 2° comma dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: 
  Con decreto Reale, promosso dal Ministro per i lavori pubblici,  il
Governatorato  di   Roma   sara'   autorizzato   a   procedere   alla
espropriazione delle aree anche  prima  dell'approvazione  del  piano
particolareggiato, purche' tale approvazione avvenga entro  i  cinque
anni successivi alla occupazione. 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a San Rossore, addi' 24 marzo 1932 - Anno X 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                          Mussolini - Di Crollalanza. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.