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REGIO DECRETO 1 ottobre 1931, n. 1436

Modifiche allo statuto della Regia università di Padova. (031U1436)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 16-12-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Padova, approvato  con
R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e modificato con Regi decreti 13
ottobre 1927, n. 2226, 31 ottobre 1929, n. 2480, e 30  ottobre  1930,
n. 1915; 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  di  Padova,   approvato   e
modificato  con  i  Regi  decreti   sopracitati,   e'   ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
  Art. 14. - Il primo comma e' cosi' modificato: 
  «Per il passaggio degli studenti da una ad altra Facolta' o  Scuola
provvede di volta in volta  il  Rettore,  udito  il  Consiglio  della
Facolta' o Scuola alla quale e' chiesto il passaggio». 
  Art.  17.  -  All'elenco  degl'insegnamenti   della   Facolta'   di
giurisprudenza e' aggiunto, col n. 24, il «Diritto marittimo». 
  Art. 23. - E' sostituito col seguente: 
  «L'esame  di  laurea  consiste  nella  discussione  orale  di   una
dissertazione scritta, svolta su tema approvato dal professore  della
materia, e nella discussione orale di due fra  tre  temi  liberamente
scelti dal candidato in materie diverse fra loro e  da  quella  della
dissertazione  scritta,  parimenti  approvati  dai  professori  delle
rispettive materie. La materia della dissertazione e quella dei  temi
orali debbono essere comprese tra gli insegnamenti della Facolta'. 
  Il termine per la presentazione  della  dissertazione  e  dei  temi
orali e' fissato dal preside per ciascuna sessione». 
  Dopo l'art. 42 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 43. - La Scuola di  perfezionamento  in  statistica  funziona
come Scuola di statistica a termini dell'art. 3 del R.  decreto-legge
17 novembre 1927, n. 2372, e del regolamento esecutivo approvato  con
ordinanza  17  gennaio  1928-VI  del   Ministro   per   la   pubblica
istruzione». 
  Per effetto dell'aggiunzione del predetto articolo e' modificata la
numerazione dei successivi e dei loro riferimenti. 
  Art. 48 (gia' 47). - Sono soppresse le parole: «e, secondo l'ordine
che si propone, e' diviso in due bienni». 
  Art.  105  (gia'   104).   -   La   durata   dell'insegnamento   di
batteriologia,  di  cui  al  n.  9,  e'  ridotta   da   «annuale»   a
«semestrale». 
  Art. 113 (gia' 112). - Il primo comma e'  modificato  nel  seguente
modo: 
  «Alle  Scuole  di  perfezionamento  possono  iscriversi   solamente
laureati in medicina  e  chirurgia,  eccezion  fatta  per  la  Scuola
d'igiene pubblica, alla quale possono iscriversi anche i laureati  in
chimica, in chimica e farmacia ed  in  medicina  veterinaria,  e  per
quella d'igiene scolastica, alla quale  possono  iscriversi  anche  i
laureati in chimica e farmacia». 
  Art. 117 (gia' 116). - All'ultimo comma  sono  aggiunte  le  parole
«udito il Senato accademico». 
  Art. 131 (gia' 130): 
  I) Nel primo comma alla parola  «consigliate»  sono  sostituite  le
parole «prescritte, a norma del R. decreto-legge 7 ottobre  1926,  n.
1977». 
  II)  Nell'elenco  delle  materie  e'  soppresso  l'insegnamento  di
«statica grafica (semestrale)». 
  Sono soppressi gli articoli da 153 (gia'  152)  a  164  (gia'  163)
concernenti la Scuola di farmacia e sono sostituiti con  le  seguenti
nuove disposizioni: 
  «Art. 153. - La Scuola conferisce: 
  a) il diploma in farmacia; 
  b) la laurea in chimica e farmacia; 
  c) la laurea in farmacia. 
  Art. 154. - Gl' insegnamenti della Scuola sono i seguenti: 
  1.  Chimica  generale  ed  inorganica  (corso  della  Facolta'   di
scienze); 
  2. Chimica organica; 
  3. Matematica per chimici e naturalisti (corso  della  Facolta'  di
scienze); 
  4. Chimica fisica (corso della Facolta' di scienze); 
  5. Fisica sperimentale (corso della Facolta' di scienze); 
  6. Fisica (corso della Facolta' di medicina); 
  7. Mineralogia (corso della Facolta' di scienze); 
  8. Botanica (corso della Facolta' di scienze); 
  9.  Zoologia  e  anatomia  comparata  (corso  della   Facolta'   di
medicina); 
  10. Fisiologia umana (corso della Facolta' di scienze); 
  11. Chimica fisiologica (corso della Facolta' di medicina); 
  12. Anatomia umana (corso della Facolta' di scienze); 
  13. Chimica farmaceutica e tossicologica; 
  14. Chimica bromatologica; 
  15. Farmacologia e farmacognosia; 
  16. Igiene (corso della Facolta' di medicina); 
  17. Tecnica farmaceutica. 
  Art. 155. -  Gl'insegnamenti  vengono  impartiti  mediante  lezioni
orali,  possibilmente  anche  con  dimostrazioni  ed  esperimenti,  e
mediante esercizi pratici nei gabinetti e nei laboratori, secondo  le
modalita' fissate  dal  Consiglio  della  scuola.  Gli  esercizi  che
formano parte integrante del corso sono obbligatori per gli  studenti
che vi sono iscritti. 
  La   Scuola   potra',   quando    ritenga    opportuno,    abbinare
temporaneamente alcune materie d'insegnamento:  cio'  sara'  indicato
nel manifesto annuale. 
  Art. 156. - Nessun anno di corso e' valido se lo studente non abbia
seguito  almeno  tre  insegnamenti;  valgono,  a  questo   fine,   le
esercitazioni elencate agli articoli 157, 158, 159. 
  Art. 157. - Il diploma in farmacia  si  consegue  in  quattro  anni
compreso l'anno di pratica. 
  Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola,
e' libero di sostituire altre materie a quelle  consigliate,  purche'
prenda iscrizione ad almeno otto corsi,  scelti  fra  gl'insegnamenti
elencati nell'art. 154, e superi i relativi esami. Nel computo  delle
materie di esame deve entrare o solo il n. 5 o solo il n 6  dell'art.
154. 
  Lo studente deve inoltre frequentare per due anni il laboratorio di
chimica farmaceutica per le esercitazioni di analisi chimica, chimica
farmaceutica, tecnica farmaceutica e bromatologica, da  compiersi  in
due anni nel laboratorio di chimica farmaceutica. 
  Art. 158. - La laurea in chimica e farmacia si consegue in 5  anni,
compreso l'anno di pratica. 
  Lo studente, che non  segua  il  piano  di  studio  proposto  dalla
Scuola, e' libero di sostituire altre materie a  quelle  consigliate,
purche' prenda iscrizione  a  15  corsi  almeno,  scelti  fra  quelli
elencati nell'art. 154 (escluso il n. 6)  e  fra  altri  corsi  delle
Facolta' di scienze e di medicina, che saranno  annualmente  indicati
nel manifesto della Scuola, e superi i relativi esami. 
  Egli deve inoltre seguire per un anno  un  corso  di  esercitazioni
pratiche di fisica,  uno  di  analisi  chimica  qualitativa,  uno  di
analisi quantitativa, e frequentare per due anni le esercitazioni  di
chimica farmaceutica e tossicologica. 
  Alla fine di ogni corso di esercitazioni  deve  superare  un  esame
costituito  da  una  prova  pratica  con  relazione  scritta  ed  una
discussione orale. La prova di  analisi  qualitativa  deve  precedere
quella di analisi quantitativa, e questa quella di  esercitazioni  di
chimica farmaceutica e tossicologica. 
  Art. 159. - La laurea in farmacia  si  consegue  in  quattro  anni,
compreso l'anno di pratica. 
  Lo studente, che non segua il  piano  di  studi  consigliato  dalla
Scuola, e' libero di sostituire altre materie a  quelle  consigliate,
purche' prenda iscrizione  ad  almeno  12  corsi  scelti  fra  quelli
elencati all'art. 154 e fra gli altri corsi che  saranno  annualmente
indicati nel manifesto della Scuola, e superi i relativi esami. 
  Nel computo delle materie d'esame deve entrare solo il n. 5 o  solo
il n. 6 dell'art. 154. 
  Lo  studente  deve  inoltre  seguire  per  un  anno  un  corso   di
esercitazioni pratiche di fisica, uno di analisi chimica qualitativa,
uno  di  analisi  quantitativa  e  frequentare  per   due   anni   le
esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica. Alla  fine  di
ogni corso di esercitazioni deve superare un esame consistente in una
prova pratica con relazione scritta ed in una discussione  orale;  la
prova di qualitativa deve precedere quella di quantitativa, e  questa
quella di chimica farmaceutica e tossicologica. 
  Art. 160.  -  Nell'ultimo  biennio  gli  aspiranti  al  diploma  di
farmacia e alle lauree in chimica e farmacia ed in  farmacia  debbono
esercitarsi nella pratica farmaceutica  presso  una  farmacia  scelta
nell'elenco  di  quelle  autorizzate  per  l'Universita'  di  Padova.
All'inizio del periodo di pratica lo studente  deve  notificare  alla
segreteria dell'Universita' la farmacia scelta a tale scopo. 
  Il tempo complessivo della pratica farmaceutica e' di dodici  mesi;
cio' deve risultare da attestazioni rilasciate  dal  direttore  della
farmacia presso la quale lo studente ha esercitato la pratica. 
  La Scuola si riserva d'indicare nel manifesto annuale le  modalita'
di controllo della pratica farmaceutica, in armonia con  gli  accordi
presi coll'Ordine ed il Sindacato dei farmacisti. 
  Art. 161. - I diplomati in farmacia e i laureati  in  chimica  sono
ammessi al quarto anno del corso di  laurea  in  farmacia  sempreche'
siano forniti del titolo di studi medi prescritto. 
  Art. 162. - Al termine  di  ogni  corso  corredato  da  esercizi  i
professori  possono  accertarsi  del  profitto  di  questi   mediante
colloqui e prove. I  giudizi  sono  comunicati  ai  presidenti  delle
commissioni degli esami corrispondenti. 
  Art. 163. - Gli esami speciali cosi' per il corso  di  diploma  che
per quelli di laurea si sostengono per singole materie, salvo che  la
scuola disponga altrimenti. 
  rt. 164. - L'esame di diploma viene sostenuto alla fine del  quarto
anno di studi. Esso consiste nelle seguenti prove pratiche ed orali: 
  a) prova di analisi qualitativa; 
  b) preparazione di un prodotto farmaceutico; 
  e) identificazione e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico; 
  Di queste prove il candidato deve rendere conto  in  una  relazione
scritta; 
  d) discussione orale delle prove precedenti; 
  e) riconoscimento  di  medicamenti,  droghe  e  piante  medicinali;
lettura, critica  e  valutazione  di  ricette;  interrogazioni  sulla
farmacopea e legislazione sanitaria in quanto essa ha attinenza colla
farmacia. 
  Art. 165. - L'esame di laurea in chimica e  farmacia  si  da'  alla
fine del quinto anno di studi. Esso  consiste  nelle  seguenti  prove
pratiche ed orali: 
  a) prova di analisi chimica qualitativa; 
  b) prova di analisi chimica quantitativa; 
  c) preparazione di un prodotto farmaceutico; 
  d) riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico; 
  e) prova di ricerca tossicologica. 
  Di queste prove il candidato deve rendere conto  in  una  relazione
scritta; 
  f)  dissertazione  d'indole  possibilmente  sperimentale  sopra  un
argomento liberamente scelto dal candidato in una delle  materie  del
corso per la laurea. La  tesi  scelta  dovra'  essere  accettata  dal
professore  della  materia,  il  quale  potra',  quando  lo   ritenga
necessario, assicurarsi con un colloquio che il candidato possegga le
nozioni e le attitudini fondamentali  per  lo  svolgimento  del  tema
stesso. 
  La  dissertazione  dovra'  essere   depositata   nella   segreteria
universitaria  almeno  20  giorni  prima  dell'inizio  dell'esame  di
laurea; 
  g) discussione orale sulla dissertazione presentata e sui risultati
delle prove pratiche; 
  h) come alla lettera e) dell'art. 164. 
  Art. 166. - L'esame di laurea in farmacia viene sostenuto alla fine
del quarto anno di corso  e  consiste  nelle  stesse  prove  elencate
all'art. 165. 
  Art. 167. - La commissione per gli esami di diploma  e'  costituita
da 7 membri, fra i quali di regola cinque professori della Scuola, un
libero docente e un farmacista. 
  La commissione per gli esami di laurea in chimica e farmacia ed  in
farmacia e' costituita di undici membri, fra i quali,  di  regola,  7
professori della Scuola, due liberi docenti e due farmacisti». 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo  dello  Stato
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a San Rossore, addi' 1° ottobre 1931 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1931 - Anno X 
    Atti del Governo, registro 314, foglio 122. - Mancini.