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REGIO DECRETO 1 ottobre 1931, n. 1371

Modifiche allo statuto della Regia università di Genova. (031U1371)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 5-12-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della R. Universita' di Genova, approvato con  R.
decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato  coi  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2846, 25 ottobre 1928, n. 3510 31 ottobre  1929,  n.
2396, e 30 ottobre 1930, n. 1859; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della R. Universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R.  decreto  30  settembre  1923  n.
2102; 
 
  Sentito il Consiglio superiore della  educazione  nazionale;  Sulla
proposta del Nostro Ministro Segretario di  Stato  pe  la  educazione
nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della R. Universita' di Genova, approvato  e  modificato
con i Regi decreti sopra citati, e' ulteriormente modificato nel modo
seguente: 
 
  Art. 94. - Dopo il 1° comma e' inserito il seguente: 
 
  «Il diploma che viene rilasciato in seguito  all'esame  di  diritto
alla  qualifica  di  specialista   in   medicina   legale   e   nelle
assicurazioni sociali, a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre
1923, n. 2909». 
 
  L'ultimo comma e' completato con la seguente disposizione: 
 
  «Le tasse da pagarsi sono quelle  prescritte  per  la  Facolta'  di
medicina e chirurgia». 
 
  Art. 101. - Sono soppresse le parole: «firmato  dal  Preside  della
Facolta'». 
 
  Art. 120. - Sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
  a)  la  denominazione  dell'insegnamento  di  «Anatomia  fisiologia
comparate», di cui al n. 8, e' sostituita con  quello  di:  «Anatomia
comparata»; 
 
  b)  la  denominazione  dell'insegnamento  di  «Anatomia   umana   e
fisiologia sperimentale», di cui al n. 33, e' sostituita  con  quella
di «Anatomia e fisiologia umana per naturalisti»; 
 
  c) all'elenco degl'insegnamenti e' aggiunto, col n.  49  quello  di
«Fisica teorica». 
 
  Art. 122. - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Lo studente e' libero di modificare i piani di studio consigliati,
sostituendo ad una o piu' fra  le  materie  in  essi  indicate  altre
materie, purche' soddisfi alle seguenti condizioni: 
 
  per la laurea in matematica - prenda iscrizione e superi gli  esami
in almeno 13 materie scelte  fra  quelle  elencate  all'art.  120  ai
numeri 1 (biennale), 2 e 3 (esame unico), 
 
  9 a 19, 36 e inoltre  frequenti  per  un  anno  il  laboratorio  di
fisica; 
 
  per la laurea in fisica - prenda iscrizione e superi gli  esami  in
almeno 12 materie scelte fra  quelle  elencate  all'articolo  120  ai
numeri 1 (biennale), 2 a 4, 9 a 19, 20 (biennale), 21, 28, 32,  36  e
38 e inoltre frequenti per  un  biennio  il  laboratorio  di  fisica,
sostenendone il relativo esame pratico, e per un anno il  laboratorio
di chimica; 
 
  per la laurea in chimica - prenda iscrizione e superi gli esami  in
almeno 12 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1
(biennale), 2 a 5,  7,  21,  22,  30,  37,  39  a  41  e  la  chimica
farmaceutica e tossicologica (della Scuola  di  Farmacia)  e  inoltre
frequenti per un anno  il  laboratorio  di  fisica,  sostenendone  il
relativo esame pratico, e per quattro anni il laboratorio di  chimica
sostenendone i relativi esami teorico-pratici (analisi per via secca,
analisi per via umida, analisi quantitativa); 
 
  per la laurea in scienze naturali - prenda iscrizione e superi  gli
esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai
numeri 1 (biennale), 2 a  8,  22,  26,  32,  33,  40,  41,  44  e  la
fisiologia  e  chimica  biologica  (della  Facolta'  di  medicina   e
chirurgia) e inoltre frequenti per un anno ciascuno dei laboratori di
fisica e di chimica, per due  anni  uno  dei  laboratori  di  scienze
naturali, e, per un periodo di tempo da  stabilirsi  dalla  Facolta',
gli altri quattro laboratori  di  scienze  naturali,  superando,  nel
secondo biennio, due esami  pratici,  uno  dei  quali  sulle  materie
biologiche e l'altro su quelle abiologiche; 
 
  per la laurea in chimica tecnica - prenda iscrizione e  superi  gli
esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai
numeri 1 (biennale), 2 a 4, 21, 22, 30, 37 a 40, 45, 46  e  48  e  la
tecnologia meccanica (della Scuola l'ingegneria) o anche  fra  quelle
altre che la Facolta' segnali doversi frequentare presso la R. Scuola
d'ingegneria, ed inoltre frequenti per quattro anni il laboratorio di
chimica sostenendone i relativi esami  teorico-pratici  (analisi  per
via secca, analisi per via umida, analisi quantitativa), per un  anno
il laboratorio di fisica ed uno  a  scelta  dei  laboratori  speciali
sostenendo in ogni caso il relativo esame pratico; 
 
  per la laurea mista in  scienze  fisiche  e  matematiche  -  prenda
iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie scelte fra  quelle
elencate all'art. 120 ai numeri 1  (biennale),  l,  3,  9  a  18,  19
(biennale), 20 e 36 e inoltre frequenti per due anni  il  laboratorio
di fisica sostenendo il relativo esame  pratico  e  per  un  anno  il
laboratorio di chimica; 
 
  per la laurea  mista  in  scienze  naturali  e  chimiche  -  prenda
iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra  quelle
elencate all'art. 120 ai numeri 1 (biennale), 2 a 8, 21, 22, 30,  32,
33, 39 a 41 e la fisiologia e chimica biologica  (della  Facolta'  di
medicina e chirurgia) e inoltre frequenti per due anni il laboratorio
di chimica superando una prova di analisi qualitativa, per un anno il
laboratorio di fisica, e, per un periodo di tempo da stabilirsi dalla
Facolta',  ciascuno  dei  cinque  laboratori  di  scienze   naturali,
superando nel secondo biennio  una  prova  pratica  o  sulle  materie
biologiche o su quelle abiologiche (a scelta) ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 1° ottobre 1931 - Anno IX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1931 - Anno X 
 
  Atti del Governo, registro 314, foglio 58. - Mancini.