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REGIO DECRETO 1 ottobre 1931, n. 1329

Modifiche allo statuto della Regia università di Roma. (031U1329)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 27-11-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della R. Universita' di Roma,  approvato  con  R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2819, 20 settembre 1928, n. 3018, 31  ottobre  1929,
n. 2483, e 30 ottobre 1930, n. 1828; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della R. Universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837; 
 
  Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della R. Universita' di Roma, approvato e modificato con
i Regi decreti sopra citati, e'  ulteriormente  modificato  nel  modo
seguente: 
 
  Art.  1.  -   Nell'elenco   degl'Istituti   e   delle   Scuole   di
perfezionamento annessi alla Facolta' di giurisprudenza e'  soppressa
la «Scuola di applicazione  giuridico-criminale  (seminario)»  ed  e'
inserita allo stesso posto la «Scuola di perfezionamento  in  diritto
penale». 
 
  Dopo  l'art.  35  e'   soppressa   la   «Scuola   di   applicazione
giuridico-criminale (seminario)», di cui agli articoli 36 a 39, ed e'
inserita allo stesso posto la «Scuola di perfezionamento  in  diritto
penale» con il seguente programma che occupa gli articoli dal  36  al
43: 
 
  «Art. 36. - La Scuola di perfezionamento in diritto  penale  ha  lo
scopo di avviare gli iscritti allo studio approfondito del diritto  e
della procedura penale e di addestrarli nella teoria e nella  pratica
del diritto penale e delle scienze e discipline ausiliarie. 
 
  Possono  ad  essa  iscriversi  i  laureati  in  giurisprudenza   in
qualsiasi Universita' del Regno o estera. 
 
  La Scuola funziona  anche  come  seminario,  per  le  esercitazioni
pratiche di diritto  e  procedura  penale,  per  gli  studenti  della
Facolta' di giurisprudenza, iscritti al corso ufficiale, e  rilascia,
in tal caso, attestato di frequenza. 
 
  Previa deliberazione del Consiglio direttivo della Scuola,  possono
iscriversi al seminario anche gli  studenti  in  legge,  iscritti  in
altra Facolta' del Regno, i laureati  in  medicina  e  chirurgia,  in
filosofia e in scienze sociali e politiche, gli studenti in  medicina
e chirurgia, in filosofia e in scienze sociali e politiche,  iscritti
a un corso, ufficiale o pareggiato, di diritto  e  procedura  penale,
presso la Facolta' giuridica della R. Universita' di Roma. 
 
  Art.  37.  -  La  Scuola  comprende  i  seguenti  tre   gruppi   di
insegnamenti generali: 
 
  I Gruppo giuridico: 
 
  1° Filosofia del diritto penale; 
 
  2° Politica criminale  (preventiva  e  repressiva)  e  riforme  del
diritto vigente. Esercitazioni di pratica legislativa penale; 
 
  3° Esercitazioni scientifiche di diritto penale; 
 
  4° Esercitazioni scientifiche di diritto processuale penale; 
 
  5° Diritto penitenziario; 
 
  6°  Diritto  di  polizia  (polizia  di  sicurezza)  e  legislazione
criminale preventiva; 
 
  7° Esercitazioni pratiche di diritto penale (seminario).  Esame  di
casi giuridici. Esercitazioni giudiziarie e forensi; 
 
  8°   Esercitazioni   pratiche   di   diritto   processuale   penale
(seminario). Esame di casi  giuridici.  Esercitazioni  giudiziarie  e
forensi. 
 
  II Gruppo sociologico: 
 
  1° Sociologia criminale e penale; 
 
  2° Statistica criminale e penale. 
 
  III Gruppo biologico: 
 
  1° Antropologia criminale; 
 
  2° Psicologia criminale e giudiziaria; 
 
  3° Psicopatologia criminale. 
 
  Al gruppo giuridico possono essere annessi i seguenti  insegnamenti
speciali: 
 
  1° Diritto penale romano; 
 
  2° Storia del diritto penale italiano; 
 
  3° Diritto penale canonico (storico e vigente); 
 
  4° Diritto penale comparato; 
 
  5° Diritto penale militare; 
 
  6° Diritto penale marittimo; 
 
  7° Diritto penale commerciale; 
 
  8° Diritto penale industriale; 
 
  9° Diritto penale amministrativo (particolarmente diritto penale di
polizia); 
 
  10° Diritto penale finanziario; 
 
  11° Diritto penale dell'emigrazione; 
 
  12° Diritto penale del lavoro; 
 
  13° Diritto penale coloniale; 
 
  14° Diritto penale internazionale; 
 
  15° Diritto penale disciplinare; 
 
  16° Diritto penale della stampa. 
 
  Al  Gruppo  sociologico   possono   essere   annessi   i   seguenti
insegnamenti speciali: 
 
  1° Tecnica e pratica della polizia e dell'istruttoria giudiziaria; 
 
  2° Tecnica e pratica penitenziaria. 
 
  Al gruppo biologico puo'  essere  annesso  l'insegnamento  speciale
della «medicina legale applicata al diritto penale». 
 
  Il direttore della Scuola indichera' di anno in anno, nel manifesto
degli studi, gl'insegnamenti speciali dei  vari  gruppi  che  saranno
tenuti nell'anno. 
 
  Su proposta  del  direttore,  e  con  deliberazione  del  Consiglio
direttivo della Scuola, potranno essere aggiunti, a  quelli  elencati
nel presente articolo, altri insegnamenti speciali. 
 
  Art. 38. - Il corso della Scuola e' della  durata  di  due  anni  e
conduce al conferimento di un «Diploma di perfezionamento in  diritto
penale». 
 
  Tuttavia  il  Consiglio  direttivo  della  Scuola  puo'   concedere
un'abbreviazione, fino ad un limite minimo di un anno di frequenza al
corso di perfezionamento, a  quegl'iscritti,  laureati  in  legge  al
tempo della iscrizione alla  Scuola,  che  siano  forniti  di  titoli
adeguati e abbiano frequentato la Scuola con notevole profitto. 
 
  Coloro che usufruiscono della detta  agevolazione  sono  ugualmente
tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento  del
diploma. 
 
  Il Consiglio direttivo puo', altresi', istituire, d'intesa  con  le
rispettive Amministrazioni pubbliche, corsi speciali  accelerati  per
funzionari e impiegati da esse dipendenti, che debbano dar  prova  di
aver compiuto studi di perfezionamento in diritto penale. 
 
  Art. 39. - Gli esami di  profitto  saranno  tenuti  ogni  anno  per
singoli gruppi d'insegnamenti. Sono ammessi soltanto gli iscritti che
dimostrino,  mediante   certificato   degli   insegnanti,   di   aver
frequentato assiduamente le lezioni di ciascun insegnamento. 
 
  Art.  40.  -  L'esame  per   il   conferimento   del   diploma   di
perfezionamento in diritto penale consiste nella discussione  di  una
dissertazione  scritta,  originale,  su   tema   attinente   ad   uno
degl'insegnamenti del gruppo giuridico, tenuto durante il biennio,  e
di due tesi orali su argomenti attinenti  ad  insegnamenti  di  altro
gruppo. 
 
  Il tema della dissertazione scritta dovra'  essere  tempestivamente
presentato al direttore della Scuola per l'approvazione. 
 
  La dissertazione scritta e gli argomenti delle tesi orali  dovranno
essere presentati in segreteria almeno venti giorni prima dell'inizio
della sessione di esami. 
 
  I laureati non possono presentare, come dissertazione  scritta,  la
loro tesi di  laurea,  anche  se,  trattandosi  di  stranieri,  venga
tradotta in italiano. A tal fine,  per  essere  ammessi  agli  esami,
dovranno presentare regolare certificato, attestante la materia ed il
tema della dissertazione di laurea. 
 
  Il Consiglio direttivo della Scuola,  su  proposta  del  direttore,
deliberera' quali delle dissertazioni siano da dichiarare  meritevoli
di stampa. 
 
  Art. 41. - Il Consiglio direttivo della Scuola  e'  costituito  dai
professori  ufficiali   che   tengono   insegnamenti   compresi   fra
gl'insegnamenti generali della Scuola. 
 
  Direttore della Scuola e' il  professore  ufficiale  di  diritto  e
procedura penale presso la Facolta' di giurisprudenza. 
 
  Art. 42. - Alla Scuola e'  annesso  un  gabinetto  scientifico  con
relativa biblioteca specializzata. 
 
  Art. 43. - La tassa d'iscrizione annua e' di  L.100;  la  tassa  di
diploma di perfezionamento e' di L.100». 
 
  Per effetto dell'inserzione  della  Scuola  di  perfezionamento  in
diritto  penale  e  delle  aggiunte,  che   saranno   successivamente
disposte, e' modificata la numerazione degli articoli 40 e seguenti e
dei loro riferimenti. 
 
  Art. 62 (gia' 58). - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della
Facolta' di scienze politiche sono apportate le seguenti modifiche: 
 
  I - Le denominazioni degl'insegnamenti di «scienza bancaria»  e  di
«scienza dell'amministrazione (biennale)», di cui ai  nn.  16  e  21,
sono modificate, rispettivamente, in quelle di «tecnica  bancaria»  e
di «diritto amministrativo». 
 
  II - Sono istituiti i seguenti due insegnamenti: 
 
  «35 esplorazioni geografiche italiane; 
 
  «36 storia e politica navale». 
 
Art. 66 (gia' 62). - Nel secondo comma, fra  gli  esami  che  debbono
essere sostenuti prima del «diritto pubblico comparato» e'  soppresso
                 quello di «filosofia del diritto». 
 
Art. 79 (gia' 75). - Nell'elenco delle materie  d'insegnamento  della
Facolta' di lettere e filosofia sono apportate le seguenti modifiche: 
 
  I - Sono soppressi gl'insegnamenti di «linguistica neolatina» e  di
«storia greca» di cui ai nn. 22 e 42. 
 
  II - Sono istituiti gl'insegnamenti di: 
 
  «22 storia della lingua italiana; 
 
  42 storia antica; 
 
  51 lingua e letteratura neo-greca; 
 
  52 archeologia dell'Africa romana; 
 
  53 etica». 
 
  Art. 84 (gia' 80). 
 
  I - Nel secondo comma, lettera a), le parole «di cui  alla  lettera
c)» sono sostituite con le parole «di cui alla lettera b)». 
 
  II - Nella lettera b) le parole  «di  cui  alla  lettera  d)»  sono
sostituite con le parole «di cui alla lettera c)». 
 
  III - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Lo studente puo' passare ad altra  Scuola  soltanto  col  consenso
della Facolta' in base a domanda motivata». 
 
Art. 85 (gia' 81). - Nel primo comma le parole «ammesso all'esame  di
laurea» sono sostituite con le parole «ammesso all'esame di laurea in
                              lettere». 
 
  Dopo il suddetto articolo e' aggiunto il seguente: 
 
  «Art. 86. - Conseguiranno la laurea in filosofia: 
 
  1° gl' iscritti alla Scuola di filosofia; 
 
  2° gli studenti di altre Scuole della Facolta', i quali a principio
del loro quarto anno di corso ne presentino domanda e soddisfino alle
seguenti condizioni: 
 
  a) abbiano superato le prove orali in uno dei gruppi  della  Scuola
di filosofia e, in luogo della prova scritta della Scuola nella quale
presero  iscrizione,  sostengano  una  prova  scritta  di   argomento
filosofico; 
 
  b) sostengano la tesi di laurea in una disciplina, il cui carattere
filosofico sia riconosciuto dal Consiglio della Scuola». 
 
  Art.  99  (gia'  94).  -  Nell'elenco  degl'insegnamenti,  che   si
impartiscono nella sezione classica del seminario storico-geografico,
sono apportate le seguenti modifiche: 
 
  1° e' soppresso l'insegnamento di «storia greca», di cui al n. 1, e
allo stesso posto  e'  inserito  il  nuovo  insegnamento  di  «storia
antica». 
 
  2°  e'  aggiunto,  col  n.  14,  l'insegnamento   di   «archeologia
dell'Africa romana». 
 
  Art.  100  (gia'  95).  -  Nell'elenco  degl'insegnamenti,  che  si
impartiscono nella sezione medioevale e moderna del seminario di  cui
all'articolo precedente, e' aggiunto, col n.  15,  l'insegnamento  di
«filologia bizantina». 
 
  Art.  101  (gia'  96).  -  Nell'elenco  degl'insegnamenti,  che  si
impartiscono nella  sezione  orientale  del  seminario  predetto,  e'
soppresso l'insegnamento di «storia greca», di cui al  n.  1,  ed  e'
inserito allo stesso posto il nuovo insegnamento di «storia antica». 
 
  Art. 103 (gia' 98).  -  Nell'elenco  degl'insegnamenti  costitutivi
della Scuola di perfezionamento di filologia classica sono aggiunti i
seguenti: 
 
  «5° lingua e letteratura neo-greca; 
 
  «6° letteratura latina del medioevo». 
 
  Art. 106 (gia' 101). -  Nell'elenco  degl'insegnamenti  costitutivi
della Scuola di perfezionamento di  filologia  moderna  e'  soppresso
l'insegnamento di «linguistica neolatina», di cui al  n.  8,  e  sono
aggiunti i seguenti: 
 
  «8 storia della lingua italiana; 
 
  9 lingua e letteratura neo-greca». 
 
  Art. 130 (gia' 125). - Nell'elenco degl'insegnamenti  della  Scuola
di perfezionamento  di  storia  antica  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
 
  1° e' soppresso l'insegnamento di «storia greca», di cui al n. 1, e
allo stesso posto  e'  inserito  il  nuovo  insegnamento  di  «storia
antica»; 
 
  2° sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: 
 
  «17 archeologia dell'Africa romana; 
 
  18 topografia romana; 
 
  19 etruscologia e archeologia italica». 
 
  Art. 154 (gia' 149). - Nell'elenco degl'insegnamenti  della  Scuola
di perfezionamento di studi storico-religiosi e' soppresso quello  di
«storia della filosofia moderna», di cui al n.  12,  ed  e'  inserito
allo  stesso  posto  l'insegnamento  di   «storia   della   filosofia
medioevale». 
 
  Art. 166 (gia' 161). - Nell'elenco degl'insegnamenti  della  Scuola
di perfezionamento di filosofia e' aggiunto, col  n.  12,  quello  di
«etica». 
 
  Dopo l'art. 169 (gia' 164), nell'allegato A all'art. 85  (gia'  81)
e' soppressa la prova scritta di  «storia  greca»  per  il  seminario
«storico-geografico-sezione classica» ed e' istituita, in  sua  vece,
la prova di «storia antica». 
 
  Art. 171 (gia' 166). -  Nell'elenco  delle  materie  d'insegnamento
della Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta, col n. 36, quella
di «clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali». 
 
  Art. 260 (gia' 255). -  Nell'elenco  delle  materie  d'insegnamento
della  Facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali   e'
aggiunto, col n. 56, l'insegnamento di «biologia applicata». 
 
  Art. 266 (gia' 261). - Il terzo  capoverso  e'  sostituito  con  il
seguente: 
 
  «per la laurea in chimica: prendere iscrizione e superare gli esami
in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate all'art. 260  ai  nn.
da 6 a 10, da 14 a 17, 29, da 31 a 36, 38, 47 e 55  e  frequentare  i
corsi pratici consigliati dalla Facolta', superare le relative  prove
e durante il 4°  anno  frequentare  il  laboratorio  di  chimica  per
ricerche speciali di indole teorica o sperimentale». 
 
  Art. 305 (gia' 300). -  Nell'elenco  delle  materie  d'insegnamento
della Scuola di farmacia sono apportate le seguenti modifiche: 
 
  I - La denominazione  dell'insegnamento  di  «igiene  pratica  (con
esercitazioni)», di cui al n. 6, e' modificata in quella di «igiene e
polizia medica»; 
 
  II - Sono soppressi gl'insegnamenti di «fisiologia vegetale » e  di
«batteriologia», di cui  ai  nn.  16  e  17,  ed  in  conseguenza  e'
modificata la numerazione dei successivi. 
 
  III - Sono aggiunti i seguenti insegnamenti: 
 
  «19 fisiologia generale; 
 
  20 biochimica». 
 
  Art. 308 (gia' 303). - Nel primo comma le parole «scelte fra quelle
elencate nell'articolo 300 » sono sostituite con  le  parole  «scelte
fra quelle elencate nell'articolo 305 ai numeri da l a 3  e  da  5  a
20». 
 
  Art. 310 (gia' 305). - E' soppresso il secondo comma. 
 
  Art. 312 (gia' 307). - Le parole «in almeno 7  materie  scelte  tra
quelle elencate nell'art. 300» sono  sostituite  con  le  parole  «in
almeno 7 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 305 ai  nn.  1,
2, da 4 a 6, 10 e da 16 a 20». 
 
  Art. 315 (gia' 310). - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «i laureati in chimica pura, che aspirino alla laurea in chimica  e
farmacia, sono ammessi al 4° anno purche' comprovino di aver  seguito
per un anno il corso di chimica  farmaceutica  e  tossicologica  e  i
relativi esercizi; i laureati in chimica  industriale  e  in  agraria
(purche' muniti del  diploma  di  maturita'  classica  o  scientifica
conseguito almeno due  anni  avanti)  sono  ammessi  al  3°  anno;  i
laureati in fisica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia e in
ingegneria civile e industriale al 2° anno; i diplomati  in  farmacia
possono essere ammessi al 3° anno». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 1° ottobre 1931 - Anno IX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1931 - Anno X 
 
  Atti del Governo, registro 314, foglio 16. - Mancini.