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REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1931, n. 1265

Disposizioni complementari al R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, concernente l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per uso alimentare. (031U1265)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 28 dicembre 1931, n. 1803 (in G.U. 09/02/1932, n. 32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-10-1931 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, concernente l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e di semolini per uso alimentare;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme complementari a quelle contenute nel R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Chiunque detenga frumento di provenienza estera ha l'obbligo di denunciare, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al prefetto della Provincia nella quale trovasi il frumento oggetto della denuncia, la quantità di detto frumento della quale è possessore alla data della denuncia medesima.
Successivamente, chiunque importi o comunque venga in possesso di frumento di provenienza estera dovrà denunciare al prefetto, il 1° ed il 16 di ciascun mese, le quantità di frumento importate od acquistate e quelle vendute nella precedente quindicina.
Le denuncie dovranno essere firmate dal titolare della ditta o dal suo rappresentante legale e portare esplicita dichiarazione che le quantità indicate rispondono a verità.