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LEGGE 12 giugno 1931, n. 924

Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli). (031U0924)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/2014)
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Testo in vigore dal: 21-8-1931
al: 26-7-1941
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La  vivisezione  e  tutti  gli  altri  esperimenti  sugli   animali
vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati  quando
non abbiano lo scopo di promuovere  il  progresso  della  biologia  e
della  medicina  sperimentale,  e  sono  consentiti  soltanto   negli
Istituti  e  Laboratori  scientifici  del  Regno,  sotto  la  diretta
responsabilita' dei rispettivi direttori. 
 
  Gli esperimenti, che richiedono la vivisezione,  a  semplice  scopo
didattico,  sono  consentiti  soltanto  in   casi   di   inderogabile
necessita', quando, cioe',  non  sia  possibile  ricorrere  ad  altri
sistemi dimostrativi. 
 
  La vivisezione e gli  altri  esperimenti  possono  essere  eseguiti
soltanto dai laureati in medicina e chirurgia, in veterinaria  ed  in
scienze naturali, e dagli studenti di quelle  Facolta',  che  abbiano
compiuto il primo triennio del corso di medicina e  chirurgia,  o  il
primo biennio del corso di scienze naturali o di veterinaria, con  il
consenso della Direzione e sotto  la  responsabilita'  dei  direttori
degli Istituti e Laboratori scientifici. 
 
  Nei soli casi di eccezionale riconosciuta importanza,  il  Ministro
per l'interno, d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale, puo'
consentire di eseguire la vivisezione e gli altri  esperimenti  sugli
animali anche a chi non sia munito dei titoli suindicati. La relativa
autorizzazione viene rilasciata dal Ministro per l'interno su domanda
dell'interessato,  accompagnata  da  motivato  parere  del  direttore
dell'Istituto dove gli esperimenti dovranno essere eseguiti.