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LEGGE 18 giugno 1931, n. 919

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare. (031U0919)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 4-8-1931
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122,
concernente il nuovo ordinamento  della  giustizia  militare  con  le
modificazioni seguenti: 
 
  L'art. 3 e' sostituito dal seguente: 
 
  «I tribunali militari territoriali sono costituiti: 
 
  a) da un presidente appartenente al Regio esercito ed avente  grado
di generale di brigata; 
 
  b) da uno o piu'  giudici  relatori  appartenenti  al  ruolo  della
giustizia militare; 
 
  c) da sei giudici militari appartenenti: quattro al Regio  esercito
e due alla Regia aeronautica, tutti appartenenti ai ruoli delle  armi
combattenti. I quattro giudici appartenenti all'Esercito avranno: uno
il grado di colonnello, uno quello  di  tenente  colonnello,  uno  di
maggiore ed uno il grado di capitano. I due giudici appartenenti alla
Regia aeronautica avranno: uno  il  grado  di  tenente  colonnello  o
maggiore ed uno il grado di capitano. 
 
  «Presso ogni tribunale militare territoriale  sono  inoltre  almeno
sei giudici militari supplenti dei quali almeno quattro per il  Regio
esercito e due per la Regia aeronautica, aventi gradi dome i  giudici
effettivi predetti,  essi  pure  appartenenti  al  ruolo  delle  armi
combattenti, i quali sostituiranno i giudici effettivi legittimamente
impediti.» 
 
  «In caso di mancanza o di impedimento del presidente  ne  fara'  le
veci il  giudice  militare  di  grado  piu'  elevato  e  di  maggiore
anzianita'.» 
 
  «Il presidente  ed  i  giudici  potranno  avere  di  massima  altri
incarichi, tenute ferme le incompatibilita' di  cui  all'art.  6  del
presente decreto». 
 
  L'art. 9 e' sostituito dal seguente: 
 
  «Per il giudizio  a  carico  degli  ufficiali  rimangono  ferme  le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del R.  decreto  30  dicembre
1923, n. 2903; ma faranno parte di diritto del tribunale  che  dovra'
giudicarli, sempre che il grado lo consenta, e  su  designazione  del
presidente del tribunale militare nella cui giurisdizione il giudizio
deve  celebrarsi,  i  giudici  effettivi   e   supplenti   a   questo
appartenenti, nonche' lo stesso presidente  del  tribunale  militare,
sia in tale sua qualita', sia in quella  di  giudice  a  seconda  dei
casi. 
 
  «Nei giudizi a carico degli ufficiali della Regia aeronautica i due
giudici di grado meno elevato dovranno sempre appartenere alla  forza
armata del giudicabile. Ove i medesimi non possano essere tratti  dal
tribunale militare territoriale, saranno estratti  a  sorte,  con  le
modalita', di cui all'art. 6 del R.  decreto  30  dicembre  1923,  n.
2903, fra coloro che risiedono nel territorio della Z. A. T.  in  cui
sono compresi i tribunali militari» 
 
  Dopo l'art. 20 sono aggiunti i seguenti articoli: 
 
                            Art. 20-bis. 
 
  All'art. 2 della legge 18 dicembre 1930, n. 1878, e'  aggiunto,  in
fine, il comma seguente: 
 
  «Non trovandosi nel dipartimento un numero di  ufficiali  rivestiti
dei gradi prescritti sono compresi nell'estrazione a sorte tutti  gli
ufficiali aventi gradi medesimi del dipartimento vicino designato dal
comandante in capo del dipartimento dove siede il tribunale». 
 
                            Art. 20-ter. 
 
  Dopo l'art. 2 della legge 18 dicembre 1930, n. 1878, e' aggiunto il
seguente art. 2-bis: 
 
  «Nei giudizi a carico di ufficiali di vascello, e quando  il  fatto
su cui deve cadere il giudizio sia un fatto marittimo, il  presidente
ed il giudice militare della Commissione d'inchiesta  debbono  essere
ufficiali di vascello. 
 
  «Qualora  tali  ufficiali  non  si  trovino  a  far   parte   della
Commissione d'inchiesta, si provvede mediante sorteggio con le  norme
di cui all'articolo precedente». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a San Rossore, addi' 18 giugno 1931 - Anno IX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                        Mussolini - Gazzera - Mosconi 
                                          - Sirianni - Balbo.         
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.