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REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 914

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina. (031U0914)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-8-1931 al: 8-10-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 748, sulla nomina ad ufficiale del Corpo Reale equipaggi nella riserva navale;
Visto il decreto Luogotenenziale 23 marzo 1916, n. 379, sull'avanzamento dei militari in congedo;
Visto il decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918., n. 62, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali e sottufficiali invalidi;
Visto il R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina;
Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1953, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sullo stato, avanzamento e trattamento dei sottufficiali del Corpo Reale equipaggi riassunti in servizio;
Visti i Regi decreti 9 novembre 1925, n. 2222, e 15 aprile 1926, n. 819, sugli arruolamenti volontari a premio;
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Regia marina;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina, approvato col R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1066, e successive modificazioni, sulla leva marittima;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, sulla riduzione di stipendi e di altri emolumenti;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 aprile 1928, n. 918, che dà al Governo del Re la facoltà di riunire in testi unici le disposizioni legislative in vigore riguardanti la Regia marina e di apportarvi emendamenti;
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato ad unanimità parere in massima favorevole;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per la marina e per le finanze, in sostituzione di quello approvato col R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.