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REGIO DECRETO 21 maggio 1931, n. 880

Modifiche allo statuto della Fondazione scolastica «Cacciavillani» in Crespadoro. (031U0880)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 31-7-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto  il  Nostro  decreto  6  gennaio   1910,   n.   III   (parte
supplementare), con il quale fu  eretto  in  ente  morale  il  legaro
«Cacciavillani» in Crespadoro e venne approvato il relativo statuto; 
  Veduta la deliberazione 20 novembre 1930, con la quale il  podesta'
di Crespadoro propone che siano introdotte alcune  modificazioni  nel
suddetto statuto; 
  Udito il Consiglio di Stato; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
  Agli articoli 2, 6 e 7 dello statuto del legato «Cacciavillani»  in
Crespadoro, approvato con Nostro  decreto  6  gennaio  1910,  n.  III
(parte supplementare) sono rispettivamente sostituiti i seguenti: 
  «Art. 2. - La fondazione «Cacciavillani» ha lo scopo di  sussidiare
annualmente con una o piu' borse di studio, fino al compimento  degli
studi liceali ed universitari a cui intendono avviarsi, giovani  nati
nel comune di  Crespadoro  od  appartenenti  a  famiglie  oriunde  di
Crespadoro ed aventi ivi domicilio  legale,  i  quali  dimostrino  di
essere d'ingegno distinto, di principi onesti e buoni  cittadini.  Le
borse sono di L. 1000 ciascuna. 
  «A parita', di condizioni  relative  al  merito  e  alla  condotta,
saranno preferiti i giovani della frazione Marana, di  famiglia  meno
agiata, tenendosi  sempre  presente  il  disposto  dell'art.  33  del
regolamento 9 gennaio 1927, n.6. 
  «Art. 6. - Ogni concorrente deve presentare istanza al Municipio su
carta bollata di L. 3, corredata dai seguenti documenti: 
  a) certificato di nascita, e, per gli aspiranti non nati nel comune
di Crespadoro, documento comprovante che la famiglia  e'  oriunda  di
Crespadoro e ivi domiciliata legalmente. 
  «In detti documenti deve essere  fatta  designazione  speciale  per
coloro che appartengono alla frazione di Marana; 
  b) certificato degli studi percorsi che abiliti il  concorrente  ad
inscriversi al liceo o alle universita' del  Regno,  corredato  dallo
stato delle classificazioni ottenute nelle  singole  materie  d'esame
rilasciato dalla competente autorita' scolastica; 
  c) attestato di buona condotta rilasciato dal podesta'; 
  d) certificati comprovanti lo stato economico della famiglia; 
  e)  eventuali  documenti  da  cui  risultino   le   condizioni   di
preferenza, ai sensi dell'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927,  n.
6. 
  «Art. 7. - Il conferimento della borsa o delle borse di  studio  e'
affidato al podesta' di Crespadoro, e dovra', essere approvato  dalla
Giunta per l'istruzione media del Veneto;  a  tal  uopo  il  podesta'
trasmettera' al R. Provveditore agli studi, insieme  con  la  propria
deliberazione in triplice copia, le istanze con i documenti  prodotti
dai concorrenti. 
  «La borsa o le borse di studio dovranno essere conferite  entro  il
mese di settembre di ogni anno». 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 21 maggio 1931 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1931 - Anno IX 
  Atti del Governo, registro 310, foglio 41. - Ferzi.