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LEGGE 12 giugno 1931, n. 877

Sistemazione definitiva delle salme dei Caduti in guerra. (031U0877)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 30-7-1931
al: 3-6-1935
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato: 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per onorare degnamente i militari  italiani  morti  in  conseguenza
della grande guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre  1920,  le  loro
salme saranno conservate, in perpetuo, nei cimiteri e negli ossari. 
  Al definitivo assetto delle tombe ed ai relativi  servizi  provvede
un commissario per le onoranze ai Caduti in guerra, da nominarsi  con
decreto del Capo del Governo di  concerto  con  il  Ministro  per  la
guerra. 
  Al commissario e' affidato l'incarico di provvedere  alla  completa
sistemazione dei cimiteri di guerra situati  nel  territorio  di  cui
all'art. 5 nonche' di quelli esistenti all'estero contenenti salme di
militari italiani.