stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 gennaio 1931, n. 599

Nuove norme sulla censura teatrale. (031U0599)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 20-6-1931
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
  Nuove norme sulla censura teatrale. 
 
                               Art. 1. 
 
  Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche  e  le  altre
produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico  senza
essere state approvate, sotto il riflesso della morale e  dell'ordine
pubblico, dal Ministero dell'interno, al quale saranno comunicate. 
  Il Ministro puo' sentire il  parere  di  una  speciale  Commissione
composta dal capo della Polizia, che la convoca e la presiede, da  un
rappresentante del Ministro per l'educazione nazionale, dall'avvocato
generale presso la Corte di appello di Roma, da un rappresentante del
Partito  Nazionale  Fascista  dal  capo   della   Divisione   polizia
amministrativa, da un rappresentante del Sindacato nazionale fascista
autori e scrittori. 
  In caso di assenza o  di  impedimento  di  alcuno  dei  componenti,
questi sono sostituiti da chi ne fa le veci. 
  In via normale, la  decisione  del  Ministero  sara'  presa  in  un
termine non superiore a quindici giorni.