stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 17 aprile 1931, n. 589

Disposizioni aggiuntive alle norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio della radiodiffusione. (031U0589)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 dicembre 1931, n. 1823 (in G.U. 20/02/1932, n. 42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-6-1931
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 17 novembre  1927,  n.  2207,  convertito
nella legge 17 maggio 1928, n.1350; 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Riconosciuta la necessita' e l'urgenza di modificare le  norme  del
Regio decreto-legge suddetto al fine di migliorare  e  sviluppare  il
servizio delle radioaudizioni circolari; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con  i  Ministri  per  l'interno,  per  le
colonie,  per  le  finanze,  per  la  guerra,  per  la  marina,   per
l'aeronautica, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La concessione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge  17  novembre
1927, n. 2207, viene estesa anche alle Colonie italiane della Somalia
e dell'Eritrea. 
  Nella  concessione   stessa   vengono   inoltre   compresi,   senza
esclusivita', i servizi di radiofotografia e radiovisione, sempreche'
fatti  a  scopo  di  trasmissioni  circolari  destinate  a  tutto  il
pubblico. 
  Oltre quindi alle trasmissioni di cui al 1° capoverso  dell'art.  7
del capitolato d'oneri dell'Ente concessionario,  allegato  al  Regio
decreto-legge sopracitato, e per tutta la durata  della  concessione,
le stazioni dell'Ente concessionario potranno effettuare trasmissioni
a scopo di radiofotografia e radiovisione circolare,  in  conformita'
di quanto e' stabilito al 1° capoverso del presente articolo. 
  Le tariffe e i diritti dell'Ente concessionario per l'esercizio dei
servizi di radiofotografia e radiovisione e la partecipazione ad essi
da  parte  dello  Stato  verranno  fissati  a  mezzo  di  particolari
convenzioni fra lo Stato e l'Ente concessionario.