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LEGGE 8 gennaio 1931, n. 17

Modifiche alle disposizioni facenti obbligo dell'impianto radio-goniometrico e dell'impianto trasmittente ad onde corte sulle navi mercantili. (031U0017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-2-1931
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'obbligo dell'impianto radiogoniometrico stabilito dall'art. 1 del
R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, convertito in legge 17 giugno
1929, n. 1095, e'  esteso  alle  navi  da  passeggeri  ed  alle  navi
cisterna destinate al trasporto di combustibile liquido, che compiano
viaggi oltre Costantinopoli e  che  abbiano  l'obbligo  dell'impianto
radiotelegrafico. 
 
  Sono esonerate dall'obbligo dell'impianto radiogoniometrico le navi
che, pur oltrepassando lo Stretto di Gibilterra e il Canale di  Suez,
non si spingano oltre Casablanca e Lisbona nell'Atlantico  e  Kosseir
nel Mar Rosso.