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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1844

Modifiche allo statuto della Regia università di Palermo. (030U1844)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 15-2-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Palermo approvato  con
R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con Regi decreti 13
ottobre 1927, n. 2240, e 31 ottobre 1929, n. 2477; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  Autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia universita' di  Palermo,  approvato  con  R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2240, e 31 ottobre 1929, n. 2477,  e'  ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
 
  Sono soppressi gli articoli 42, 43, 56, 82 e quelli dal 128 al 134.
In conseguenza di tali soppressioni  e  delle  aggiunte  che  saranno
ulteriormente disposte, e' modificata la numerazione  degli  articoli
successivi e dei loro riferimenti. 
 
  Art. 21. - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Gli esami di profitto, gli esami di  laurea  e  di  diploma  hanno
luogo in due sessioni: la prima ha inizio  subito  dopo  la  chiusura
annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo
anno accademico». 
 
  Dopo l'art. 28 e' aggiunto il seguente: 
 
  «Art. 29. - Le Facolta' o Scuole  propongono  i  singoli  piani  di
studio che vengono comunicati agli  studenti  mediante  il  manifesto
annuale. 
 
  Gli studenti sono liberi  di  variare  i  piani  proposti,  purche'
prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie
fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma». 
 
  Art. 37 (gia' 36). - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della
Facolta' di giurisprudenza e' aggiunto, con il n. 35,  l'insegnamento
di «Fonti del diritto antico e medioevale». 
 
  Art. 43 (gia' 44). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Lo studente, che non  segua  il  piano  di  studi  proposto  dalla
Facolta', puo' sostituire ad una  o  piu'  fra  le  materie  in  esso
indicate altrettante materie scelte fra quelle di cui all'art.  37  o
anche fra quelle insegnate in altre Facolta', a condizione pero'  che
il numero delle materie non sia inferiore a 20 tanto se  egli  aspiri
alla laurea in giurisprudenza, tanto se aspiri alla laurea in scienze
economiche, sociali e politiche. Il numero delle materie insegnate in
altre Facolta', alle quali lo studente puo' iscriversi, non deve,  in
ogni caso, essere superiore a tre e  la  loro  scelta  dovra'  essere
approvata dalla Facolta'. 
 
  Nessun anno di corso sara' valido ove lo  studente  non  sia  stato
iscritto ad almeno tre materie». 
 
  Art. 46 (gia' 47). - Nell'elenco  delle  materie  della  Scuola  di
perfezionamento in diritto  romano  e'  aggiunto  l'insegnamento  di:
«Fonti del diritto antico e medioevale». 
 
  Art. 54 (gia' 55). - Il primo comma e' sostituito con il seguente: 
 
  «Gli iscritti alla Facolta' di lettere e  filosofia,  trascorso  il
primo biennio comune, si distribuiscono, ai fini dei diversi tipi  di
laurea, nelle sei sezioni seguenti: 
 
  di filologia classica; 
 
  di filologia romanza; 
 
  di lingue e letterature straniere moderne, suddivisa in due gruppi: 
 
  A) per la  laurea  in  lettere  con  dissertazione  di  letteratura
inglese o tedesca; 
 
  B) per la  laurea  in  lettere  con  dissertazione  di  letteratura
francese o spagnuola; 
 
  di storia e geografia, suddivisa in tre gruppi: 
 
  A) per la laurea in lettere con dissertazione di storia antica; 
 
  B) per la laurea in lettere con dissertazione di storia moderna; 
 
  C) per la laurea in lettere con dissertazione di geografia; 
 
  di filosofia; 
 
  di filosofia e storia». 
 
  Art. 55 (gia' 57). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Lo  studente,  che  segue  l'ordine  di  studi  consigliato  dalla
Facolta' in un determinato anno, ha il diritto di  continuarlo  negli
anni successivi anche se la Facolta' creda di modificarlo». 
 
  Art. 56 (gia' 58). - Il primo comma e' cosi' modificato: 
 
  «Lo studente, che non segua l'ordine  di  studi  consigliato  dalla
Facolta' col manifesto degli studi dell'anno in cui si  e'  iscritto,
dovra', per presentarsi agli esami di laurea, aver sostenuto: 
 
  a) nel primo biennio tre esami su corsi biennali  e  sei  su  corsi
annuali; 
 
  b) nel secondo biennio, oltre all'esame di cultura per l'ammissione
alla sezione scelta: per le sezioni di filologia classica,  filologia
romanza, lingue e letterature straniere moderne, otto esami su  corsi
annuali; per le sezioni storico-geografica e di filosofia, nove esami
su corsi annuali. 
 
  Lo studente puo' sempre sostituire due esami annuali con  un  esame
biennale e puo' rinnovare nel secondo biennio le iscrizioni ai  corsi
seguiti nel primo biennio. 
 
  Gli esami di lingue straniere debbono  essere  sempre  accompagnati
dalla frequenza al rispettivo lettorato». 
 
  Art. 66 (gia' 68). - Sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
  I. Nel primo comma sono soppresse le parole «e non  continuati  nel
secondo»; 
 
  II. La lettera b) viene sdoppiata nelle due seguenti: 
 
  b) per la Sezione di filologia  romanza  un  esame  di  cultura  su
questo gruppo di materie: lingua e  letteratura  italiana,  lingua  e
letteratura latina, storia moderna; 
 
  c) per la Sezione di lingue  e  letterature  straniere  moderne  un
esame di cultura su questi gruppi  di  materie:  per  il  gruppo  A):
lingua  e  letteratura  italiana,  lingua   e   letteratura   latina,
letteratura inglese o tedesca; per il gruppo B): lingua e letteratura
italiana,  lingua  e  letteratura  latina,  letteratura  francese   o
spagnuola». 
 
  In conseguenza di tale sdoppiamento le lettere  successive  vengono
modificate in d), e), f). 
 
  Art. 80 (gia' 83). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Lo studente, che non  segua  il  piano  di  studi  proposto  dalla
Facolta', deve prendere iscrizione e superare gli esami,  durante  il
corso universitario, in non meno di 22 materie, il  cui  insegnamento
abbia durata almeno annuale». 
 
  Art. 105 (gia' 108). - Nell'elenco  degli  istituti,  laboratori  e
gabinetti scientifici annessi alla Facolta' di scienze,  la  dicitura
del numero 10 «biblioteca matematica»  e'  modificata  in  quella  di
«Istituto di matematica». 
 
  Dopo il suddetto articolo e' aggiunto il seguente: 
 
  «Art. 106. - L'Istituto matematico ha lo scopo di promuovere  studi
e ricerche di matematica. 
 
  L'attivita' dell'Istituto consiste  in  esercitazioni,  conferenze,
discussioni, comunicazioni scientifiche  ed  in  quanto  altro  possa
servire allo scopo sopraindicato. 
 
  L'Istituto di matematica ha un Consiglio direttivo  costituito  dai
professori di ruolo della Facolta' che impartiscono  insegnamenti  di
matematica ed e' presieduto da  un  direttore  nominato  in  seno  al
Consiglio della Facolta' stessa. 
 
  Il direttore resta in carica due anni e puo' essere confermato. 
 
  All'attivita'  dell'istituto  possono  partecipare   gli   studenti
iscritti ai  corsi  del  secondo  biennio  della  Facolta'  ed  anche
estranei  che  si  interessano  agli  studi  di  matematica,   previa
autorizzazione del direttore. 
 
  Il Consiglio direttivo puo' stabilire una contribuzione annuale  di
frequenza, che sara' approvata dalla  Facolta'  e  dal  Consiglio  di
amministrazione. 
 
  All'Istituto rimane annessa  la  biblioteca  di  matematica  ed  e'
affidato il materiale didattico, destinato ai corsi di matematica». 
 
  Art. 127 (gia' 136). - Il primo comma ed i primi tre capoversi sono
sostituiti con i seguenti: 
 
  «Lo studente, che non  segua  il  piano  di  studi  proposto  dalla
Facolta', puo' sostituire ad una o  piu'  materie  in  esso  indicate
altre materie, purche' soddisfi alle seguenti condizioni: 
 
  per la laurea in matematica prenda iscrizione e superi gli esami in
almeno 15 materie fra quelle elencate nell'art. 104 ai numeri 1, 2, 9
a 11, 13 a 20, 25, 29, 30, 33  e  i  corsi  di  elettrotecnica  e  di
idraulica della Regia scuola di ingegneria; 
 
  per la laurea in fisica prenda iscrizione e  superi  gli  esami  in
almeno 13 materie fra quelle elencate nell'art. 104 ai numeri 1 a  4,
9 a 14, 16, 18 a 20, 22, 29, 30 e 33 e fra i corsi di fisica  tecnica
ed elettrotecnica della Regia scuola di  ingegneria  e  frequenti  il
laboratorio di fisica per tre anni e quello di chimica per un anno; 
 
  per la laurea mista in fisica  e  matematica  prenda  iscrizione  e
superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle  elencate  nell'art.
104 ai numeri 1 a 3, 9 a 11, 13 a 20, 22, 29, 30 e 33 e fra  i  corsi
di elettrotecnica e fisica tecnica della Regia scuola di ingegneria e
frequenti il laboratorio di fisica per tre anni e quello  di  chimica
per un anno». 
 
  In fine dell'articolo,  dopo  l'ultimo  capoverso  e'  aggiunto  il
seguente: 
 
  «In ogni caso lo studente, nel  sostituire  materie  indicate  come
biennali o triennali nei piani di studio consigliati dalla  Facolta',
deve scegliere per ciascuna di esse almeno due o rispettivamente  tre
materie annuali». 
 
  Art. 128 (gia' 137). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Gli studenti, iscritti al biennio  propedeutico  per  l'ammissione
alla Scuola d'ingegneria, ove non seguano il piano di studi  proposto
dalla Facolta', devono uniformarsi alle disposizioni dell'art. 2  del
R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977». 
 
  Art. 147 (gia' 156). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Per conseguire il diploma in farmacia lo studente, che  non  segua
il piano di studi proposto dalla Scuola, deve prendere  iscrizione  e
superare gli esami in almeno dieci materie scelte fra quelle elencate
negli articoli 140 e  141  e  frequentare  le  esercitazioni  di  cui
all'art. 146 (lettera a). 
 
  Il 4° anno (anno solare)  e'  dedicato  alla  pratica  farmaceutica
presso una  farmacia  autorizzata.  Durante  tale  anno  lo  studente
potra', in via eccezionale, previo parere  favorevole  del  Consiglio
della Scuola, frequentare qualche corso». 
 
  Art. 148 (gia' 157). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Per conseguire la laurea in chimica e farmacia  lo  studente,  che
non segua il piano di studi  proposto  dalla  Scuola,  deve  prendere
iscrizione e superare gli esami  in  almeno  13  materie  scelte  fra
quelle  elencate  negli  articoli  140  e  141   e   frequentare   le
esercitazioni di cui all'art. 146 (lettera b). 
 
  Il 5° anno (anno solare)  e'  dedicato  alla  pratica  farmaceutica
presso una  farmacia  autorizzata.  Durante  tale  anno  lo  studente
potra', in via eccezionale, previo parere  favorevole  del  Consiglio
della Scuola, frequentare qualche corso». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo  dello  Sato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 30 ottobre 1930 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1931 - Anno IX 
 
    Atti del Governo, registro 304, foglio 110. - Mancini.