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REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1930, n. 1314

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della legge sull'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato. (030U1314)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 marzo 1931, n. 251 (in G.U. 28/03/1931, n. 72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1931)
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Testo in vigore dal: 11-10-1930
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni; 
  Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 335, 25 giugno 1909, n. 372, e 13
luglio 1910, n. 444; 
  Visto il regolamento  del  personale  delle  Ferrovie  dello  Stato
approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405; 
  Visti  i  nuovi  quadri  di  classificazione  del  personale  delle
Ferrovie dello Stato di cui alla legge 27 giugno 1929, n. 1047; 
  Visto l'art. 9 della legge 2 giugno 1930, n. 713; 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Ritenuta  la  necessita'   assoluta   e   l'urgenza   di   adottare
provvedimenti per la definitiva sistemazione finanziaria dell'Opera a
di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato; 
  Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Sato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Su  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il contributo dell'Amministrazione del 9 per mille degli  stipendi,
di cui all'art. 8 del  R.  decreto-legge  7  febbraio  1926,  n.  187
(convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190) ridotto a meta'  per
l'esercizio 1930-1931 in forza della legge 2  giugno  1930,  n.  713,
cessera' definitivamente a decorrere dal 1° luglio 1931. 
  Il fondo di garanzia per le cessioni del personale  delle  Ferrovie
dello Stato, istituito a norma delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, 25
giugno 1909, n. 372, e 13 luglio  1910,  n.  444,  assumera'  dal  1°
luglio  1930  la  gestione  dei  mutui   al   personale,   investendo
integralmente gli avanzi annui di gestione  a  cominciare  da  quelli
realizzati nell'esercizio 1929-1930, in graduale sostituzione e  fino
alla concorrenza dei capitali del fondo pensioni  che  al  1°  luglio
1930 si trovano investiti nei mutui stessi  giusta  l'art.  10  della
legge 19 giugno 1913, n. 641. 
  Compiuta  tale  operazione  il  fondo  garanzia  cessioni  versera'
annualmente all'Opera di previdenza tutti i suoi avanzi di  gestione.
Resta  salva  la  facolta'  di  successive  variazioni   del   saggio
d'interesse dei mutui, da approvarsi con decreti del Ministro per  le
finanze di concerto con  quello  per  le  comunicazioni,  sentito  il
Consiglio di  amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato,  giusta
l'art. 48 del regolamento  sulla  pignorabilita'  e  sequestrabilita'
degli stipendi approvato con R. decreto n. 850 del 29 luglio 1914. 
  A decorrere dall'esercizio 1930-1931 la ritenuta  al  personale  di
cui all'art. 5-b della legge 19 giugno 1913, n. 641,  modificato  con
la legge 7 aprile 1921, n. 370, elevata alla misura del 14 per  mille
in forza della legge 2 giugno  1930,  n.  713,  viene  applicata  non
soltanto allo  stipendio,  assegni  personali  e  compensi  degli  ex
combattenti, ma anche ad un importo rappresentativo  del  supplemento
di servizio attivo e delle competenze accessorie, che sara'  espresso
in una percentuale  degli  stipendi  (compresi  assegni  personali  e
compensi ex combattenti) variabile secondo i gradi, giusta tabella da
approvarsi con decreto del Ministro per le comunicazioni di  concerto
con quello per le finanze. 
  Resta salva l'applicazione dell'art.  17  del  R.  decreto-legge  7
aprile 1925, n. 405, in tutti i casi in cui  essa  dia  luogo  ad  un
imponibile maggiore. 
  La  liquidazione  della  buonuscita  viene  effettuata  sulla  base
dell'importo assoggettato come sopra a ritenuta.