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REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 240

Modifica al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626. (030U0240)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-4-1930
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254,  sull'avanzamento  nel  Regio
esercito, e successive modificazioni: 
 
  Visto  il  regolamento  per  l'esecuzione  della  predetta   legge,
approvato con R.  decreto  21  luglio  1907,  n.  626,  e  successive
modificazioni; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvata la seguente variante al regolamento  per  l'esecuzione
della legge sull'avanzamento del Regio  esercito,  approvato  con  R.
decreto 21 luglio 1907, n. 626: 
 
  Al paragrafo 40, dopo il primo capoverso, aggiungere: 
 
  «Per l'avanzamento a tutti i gradi di  sottufficiale  e  di  truppa
dell'arma dei carabinieri  Reali,  le  Commissioni  che  compilano  i
suddetti specchi di proposte d'avanzamento saranno sempre  presiedute
dai comandanti di legione o reparti corrispondenti». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 17 marzo 1930 - Anno VIII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                 Mussolini - Gazzera. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 marzo 1930 - Anno VIII 
 
    Atti del Governo, registro 294, foglio 209. - Mancini.