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REGIO DECRETO 11 gennaio 1930, n. 30

Estensione alla Cirenaica delle disposizioni del R. decreto 8 gennaio 1914, n. 23, circa la raccolta ed il commercio dello sparto. (030U0030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-2-1930
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013; 
 
  Visto il R. decreto 8 gennaio 1914, n. 23, relativo  alla  raccolta
ed al commercio dell'alfa in Tripolitania; 
 
  Ritenuta la necessita' di emanare analoghe norme  per  disciplinare
la  raccolta  ed  il  commercio  dello  sparto  «lygeum  spartum»  in
Cirenaica; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Le disposizioni contenute negli articoli dall'1 all'11 e  nell'art.
13 del R. decreto 8 gennaio 1914, n. 23, si  applicano  in  Cirenaica
nei riguardi dello sparto «lygeum spartum». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 gennaio 1930 - Anno VIII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                 Mussolini - De Bono. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei fonti, addi' 8  febbraio  1930  -  Anno
VIII 
 
    Atti del Governo, registro 293, foglio 35. - Mancini.