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REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2386

Approvazione di varianti allo statuto della libera Università di Camerino. (029U2386)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-3-1930
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto  13  ottobre  1927,  n.  2838,  col  quale  fu
approvato lo statuto della libera Universita' di Camerino; 
 
  Veduto il R. decreto 20 settembre 1928, n. 2250, col  quale  furono
approvate delle varianti allo statuto medesimo; 
 
  Vedute  le  nuove  proposte  delle  Autorita'   accademiche   della
Universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del R. decreto 30  settembre  1923,
n. 2102; 
 
  Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono approvate le  seguenti  varianti  allo  statuto  della  libera
Universita' di Camerino, approvato col R. decreto 13 ottobre 1927, n.
2838, e modificato col R. decreto 20 settembre 1928, n. 2250: 
 
  Art. 10., 1° comma. Si sostituisce col seguente: 
 
    «Allo svolgimento di ogni corso debbono essere dedicate non  meno
di tre ore  settimanali  in  giorni  distinti;  alle  istituzioni  di
diritto privato debbono essere dedicate quattro ore settimanali». 
 
  Art. 19.: al n. 3 si sostituisce: 
 
    «3. Istituzioni di diritto privato»; 
 
  dal n. 18 in poi si modifica nel modo seguente: 
 
    «18. Diritto sindacale e corporativo; 
 
     19. Diritto del lavoro; 
 
     20. Contabilita' di Stato e nozioni di ragioneria pubblica; 
 
     21. Diritto agrario; 
 
     22. Medicina legale (corso semestrale); 
 
     23. Legislazione sanitaria e farmaceutica (corso semestrale); 
 
     24. Lingua tedesca (corso biennale)». 
 
  Art. 21.: si aggiunge il seguente comma finale: «Lo  studente  puo'
modificare, entro i limiti di cui all'art.  20,  il  piano  di  studi
proposto». 
 
  Art.  27.:  al  n.  5  si  sostituisce:  «Chimica  farmaceutica   e
tossicologica inorganica»; 
 
  Si inserisce, col n. 6, l'insegnamento di «chimica  farmaceutica  e
tossicologica organica»; 
 
  Si modifica per tutti  i  successivi  insegnamenti  la  numerazione
progressiva e al n. 21 si aggiunge: 
 
    «Chimica analitica (qualitativa e quantitativa)». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 31 ottobre 1929 - Anno VIII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio  1930  -  Anno
VIII 
 
    Atti del Governo, registro 293, foglio 88. - Mancini.