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REGIO DECRETO 12 dicembre 1929, n. 2289

Indennità di trasferimento agli ufficiali della Regia marina e ai militari del Corpo Reale equipaggi marittimi, e loro famiglie. (029U2289)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-2-1930 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, che stabilisce le indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori del luogo di ordinaria residenza al personale civile e militare dello Stato, e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1922, n. 378, concernente gli assegni di viaggio e missione dovuti ai militari del C.R.E.M.;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nei trasferimenti di sede di autorità, agli ufficiali della Regia marina ed ai sottufficiali, sottocapi e comuni del C.R.E.M. con famiglia, oltre alla normale indennità giornaliera di soggiorno per la durata del viaggio, è dovuta detta indennità per altri otto giorni.