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REGIO DECRETO-LEGGE 27 maggio 1929, n. 1285

Modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica del Regno. (029U1285)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/1929
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 dicembre 1929, n. 2238 (in G.U. 21/01/1930, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 31-7-1929
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 9 luglio 1926, n. 1162,  concernente  l'ordinamento
del servizio statistico; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di  apportare  modifiche
all'ordinamento predetto; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, e dei Ministri Segretari di  Stato  per  la  giustizia  e  gli
affari di culto e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia e' istituto di
Stato, con personalita' giuridica e gestione autonoma,  ed  e'  posto
alla diretta ed esclusiva  dipendenza  del  Capo  del  Governo  Primo
Ministro.