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REGIO DECRETO-LEGGE 10 agosto 1928, n. 2034

Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana. (028U2034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1928, n. 3133 (in G.U. 18/01/1929, n. 15).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-10-1928
al: 14-3-1930
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di riordinare su nuove e
piu' efficienti basi l'Associazione italiana della Croce Rossa; 
 
  Veduto il R. decreto 7 febbraio 1884, n.  1243  (serie  III)  parte
supplementare, col quale fu eretta  in  corpo  morale  l'Associazione
suddetta, in base alla facolta' conferita al Governo dalla  legge  22
maggio 1882, n. 768 (serie III); 
 
  Veduti il R. decreto-legge 14 dicembre  1919,  n.  2469,  e  il  R.
decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con  R.  decreto-legge  14
dicembre 1919, n. 2970; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno per la guerra,  per
la marina e per l'aeronautica, e dei Ministri per le finanze e per le
comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Associazione italiana della Croce Rossa, eretta in  corpo  morale
con R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, in dipendenza della legge 21
maggio 1882, n. 768, ha per scopi: 
 
    a) di recare soccorso, con personale  e  con  mezzi  proprii,  ai
malati  e  feriti  in  guerra  e  di  disimpegnare  il  servizio  dei
prigionieri di  guerra,  secondo  la  Convenzione  internazionale  di
Ginevra 6 luglio 1906, messa in vigore nel Regno  con  R.  decreto  9
settembre 1907, n. 545; 
 
    b) di svolgere opera nel campo della  profilassi  delle  malattie
infettive, e in quelli dell'assistenza sanitaria e  della  educazione
igienica a favore delle popolazioni piu' bisognose; 
 
    c)     di     attendere     all'istruzione     e     preparazione
tecnico-professionale di idoneo personale  di  assistenza,  anche  ai
sensi e per gli effetti cosi' della legge 23 giugno  1927,  n.  1264,
come del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832; 
 
    d)  di  recar  soccorso  in  caso  di  pubbliche  calamita',   in
conformita' con le disposizioni per i servizi di pronto  soccorso  in
caso di disastri tellurici  o  di  altra  natura,  contenute  nel  R.
decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389; 
 
    e) di collaborare con le Croci Rosse degli altri Stati e  con  le
Istituzioni internazionali di Croce Rossa nelle iniziative umanitarie
di  carattere  internazionale  per  il  raggiungimento  degli   scopi
filantropici comuni.