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REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2031

Riparto degli utili netti di gestione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese per gli esercizi dal 1924-25 al 1927-28. (028U2031)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-10-1928
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 19  ottobre  1919,  n.  2060,  che
istituisce l'Ente autonoma per l'Acquedotto  pugliese,  modificato  e
convalidato dalla legge 23 settembre 1920, numero 1365; 
 
  Visto il regolamento generale per il funzionamento del 
 
  predetto Ente, approvato dai R. decreto 16 gennaio 1921, n. 195; 
 
  Visto il R. decreto 3 marzo 1924, n. 287, convertito nella legge 17
aprile 1925, n. 473, col quale fu autorizzata  la  Cassa  depositi  e
prestiti,  a  concedere  mutui   all'Ente   autonomo   medesimo   per
l'ultimazione dei lavori dell'Acquedotto pugliese; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di precisare quali  utili  netti  dell'Ente
autonomo  debbano,  fino  all'esercizio  1927-28   compreso,   essere
devoluti all'ammortamento dei cennati mutui; 
 
  In virtu' delle facolta' conferite al Governo del Re dalla legge 24
dicembre 1925, n.  2299,  recante  provvedimenti  sull'organizzazione
degli uffici per l'esecuzione d'opere  pubbliche  nel  Mezzogiorno  e
nelle Isole; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Per gli esercizi dal 1924-25 al 1927-28 incluso, gli utili netti di
gestione  dell'Ente  autonomo  per  l'Acquedotto   pugliese   saranno
ripartiti nel modo seguente: 
 
    a) 10 per cento al Consiglio d'amministrazione ed al personale; 
 
    b) 18 per cento al fondo di rinnovamento patrimoniale; 
 
    c) 13.50 per cento ad incoraggiamento per opere d'irrigazione; 
 
    d) 13.50 per cento per l'edilizia popolare di cui all'articolo 10
del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, numero 2060,  e  per  la
costruzione degli uffici dell'Ente; 
 
    e) 45 per cento per l'ammortamento dei mutui della Cassa depositi
e prestiti, autorizzati dal R. decreto-legge 3 marzo  1924,  n.  287,
convertito nella legge 17 aprile 1925, n.473. 
 
  La ripartizione dei detti utili  per  gli  esercizi  successivi  al
1927-28 sara' determinata con altro provvedimento. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a S. Anna di Valdieri, addi' 3 agosto 1928 - Anno VI 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                      Mussolini - Giuriati - Mosconi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte  dei  conti,  addi'  18  settembre  1928  -
Anno VI 
 
    Atti del Governo, registro 276, foglio 68. - Casati.