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REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1928, n. 1590

Disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria. (028U1590)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-7-1928
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro decreto 7 ottobre 1926,  n.  1977,  convertito  in
legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1134; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Riconosciuta  la  necessita'  assoluta  ed   urgente   di   emanare
disposizioni   integrative   e   modificative   di   quelle   vigenti
sull'ordinamento degli studi universitari di ingegneria; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione, di concerto con quelli per le  finanze,  per  la
guerra e per la marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il corso biennale di studi propedeutici di ingegneria  puo'  essere
seguito, oltre che presso gli Istituti indicati nell'articolo  1  del
R. decreto-legge 7 ottobre 1926,  n.  1977,  anche  presso  la  Regia
accademia militare di artiglieria e genio di Torino. 
 
  Il primo anno del corso triennale di  studi  di  applicazione  puo'
essere seguito anche presso la Regia accademia navale di Livorno. 
 
  Con  decreti  Reali,  da  emanarsi   su   proposta   dei   Ministri
interessati, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e  per
le  finanze,  saranno  stabilite  le  norme,   anche   di   carattere
complementare e integrativo, per l'istituzione  ed  il  funzionamento
del corso propedeutico presso la Regia accademia militare e del primo
anno del corso di applicazione  presso  la  Regia  accademia  navale;
nonche' quelle transitorie occorrenti per  disciplinare  la  carriera
scolastica degli  attuali  allievi  delle  Accademie  suddette  e  le
condizioni per l'ammissione di essi e degli ufficiali provenienti dai
corsi delle Accademie medesime ai corsi di applicazione.