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LEGGE 15 marzo 1928, n. 833

Conversione in legge, con aggiunte e modifiche, del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso dl disastri tellurici o di altra natura. (028U0833)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 28-4-1928
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R.  decreto-legge  9  dicembre  1926,  n.
2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso  in  caso
di disastri tellurici o di altra natura,  aggiungendovi  il  seguente
art. 29-bis e modificando l'art. 38 nel  modo  risultante  dal  testo
seguente: 
 
                            Art. 29-bis. 
 
  L'obbligo prescritto dall'art. 8 della legge  17  aprile  1925,  n.
473, alle imprese che eseguiscono lavori  in  localita'  limitrofe  a
quelle dove e' avvenuto il disastro, e' esteso  a  tutte  le  aziende
industriali e minerarie piu' o meno prossime. 
 
  Il compenso da corrispondere a queste aziende sara' determinato  da
un Comitato speciale nominato dal Ministro per i lavori pubblici. 
 
                               Art. 38 
 
 
  L'art. 14 della legge 17 aprile 1925, n. 473, e' abrogato. 
 
  Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i  Ministri  per
l'interno, per le finanze e per le comunicazioni, emanera'  le  norme
per l'applicazione del presente decreto e per  l'apprestamento  e  la
dislocazione  dei  materiali  da  impiegarsi  in  caso  di  pubbliche
calamita'. 
 
  Nelle norme di cui al comma precedente  saranno  incluse  tutte  le
disposizioni di  carattere  regolamentare  contenute  nella  presente
legge. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare  in  testo  unico  la
legge 17 aprile 1925, n. 473, con  le  altre  disposizioni  contenute
nella presente legge. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 15 marzo 1928 - Anno VI 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                         Mussolini - Giuriati - Volpi 
                                           Ciano - Belluzzo - Rocco.  
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.