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REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2609

Disposizioni per favorire la diffusione dei conti correnti postali, e per facilitare il versamento delle imposte dirette ed in genere delle somme dovute allo Stato. (027U2609)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla 14 giugno 1928, n. 1325 (in G.U. 27/06/1928, n. 149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 2-2-1928
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, che approva il  testo
unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette; 
 
  Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3273, per l'applicazione  della
tassa sugli scambi; 
 
  Visti il R. decreto-legge 13  febbraio  1927,  n.  165,  ed  il  R.
decreto 24 aprile 1927, n.  677,  relativi  a  facilitazioni  per  il
pagamento delle pensioni; 
 
  Visto il R. decreto 18  novembre  1923,  n.  2440,  e  disposizioni
successive, sulla contabilita' generale dello Stato; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  facilitare  il
pagamento delle imposte dirette,  della  tassa  sugli  scambi,  delle
imposte di fabbricazione, dei proventi delle privative e in genere  i
versamenti da farsi alle Tesorerie dello Stato, nonche' il  pagamento
delle pensioni e degli stipendi da parte dello Stato, ed il pagamento
delle pigioni da parte dei locatari ai proprietari di stabili; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze,  di  concerto  con  quelli  per  la  giustizia  e   per   le
comunicazioni; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' disposta l'apertura di distinti conti correnti postali intestati
alle singole sezioni della Tesoreria provinciale  ed  alla  Tesoreria
centrale.