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REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1927, n. 2461

Modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti. (027U2461)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 31 maggio 1928, n. 1240 (in G.U. 18/06/1928, n. 141).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 22-1-1928
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE. 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Vista la legge 20 giugno 1909, n. 364, per le  antichita'  e  belle
arti; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente   ed   assoluta   di   introdurre
modificazioni ed aggiunte, da tempo reclamate, ad alcune disposizioni
della legge anzidetta; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al primo comma dell'art. 1 della legge 20 giugno 1909, n.  364,  e'
sostituito il comma seguente: 
 
  « Sono soggette alle disposizioni  della  presente  legge  le  cose
immobili  e  mobili  che  abbiano  interesse  storico,  archeologico,
paletnologico, paleontologico o artistico ».