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REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1927, n. 2207

Nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari. (027U2207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 maggio 1928, n. 1350 (in G.U. 02/07/1928, n. 152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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  • Articoli
  • 1
  • VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI.
    CAPO I.
    Comitato superiore di vigilanza.
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  • 3
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  • 5
  • 6
  • Comitati di vigilanza nelle Colonie.
  • 7
  • RIDUZIONI DELLA TASSA DI ABBONAMENTO E VARIANTI ALLE TASSE SUGLI APPARECCHI RICEVENTI.
    ISTITUZIONE DI SPECIALI CONTRIBUTI DI ABBONAMENTO PER I COMUNI DEL REGNO NONCHÈ PER ALCUNE CATEGORIE DI PRIVATI E DI ENTI - NORME PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO E PER L'EROGAZIONE DI QUELLE SPETTANTI ALLO STATO.
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  • 10
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  • SANZIONI PER GLI UTENTI CLANDESTINI.
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  • 19
  • 20
  • PRIVILEGI FISCALI.
    ESPROPRIAZIONE PER SCOPO DI PUBBLICA UTILITÀ.
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  • 27
  • 28
Testo in vigore dal: 13-12-1927
al: 20-2-1945
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto, h. 1067, dell'8 febbraio  1923,  e  successive
modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto-legge n. 655, del 1°  maggio  1924,  convertito
nella legge 17 aprile 1924, n. 473; 
 
  Visto il R. decreto n. 1226, del 10 luglio 1924; 
 
  Visto il decreto n. 2191, del 14 dicembre 1924; 
 
  Visto il R. decreto-legge n. 520, del 23  aprile  1925,  convertito
nella legge 21 aprile 1926, n. 597; 
 
  Visto il R. decreto-legge n. 1917, del 23 ottobre 1925,  convertito
nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 
 
  Visto il R. decreto n. 1559, del 13 agosto 1926; 
 
  Visto il R. decreto n. 1560, del 20 agosto 1926; 
 
  Considerato il carattere  di  pubblica  utilita'  del  servizio  di
radioaudizione circolare in quanto esso  risponde  a  scopi  d'ordine
educativo, artistico e culturale che interessano la  generalita'  dei
cittadini; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Riconosciuta la necessita' e la urgenza ai fini del miglioramento e
dello sviluppo del predetto servizio di stabilire nuove norme sia nei
riguardi   dell'ente   concessionario   che   del   controllo   delle
radioaudizioni, provvedendo in pari  tempo  ad  una  revisione  delle
tasse attualmente in vigore, alla applicazione di  nuove  sanzioni  e
alla istituzione di speciali forme di contributi di abbonamento per i
Comuni del Regno, nonche' per alcune categorie di privati e di enti; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di  concerto  coi  Ministri  Segretari  di  Stato  per
l'interno, per le colonie, per le finanze,  per  la  guerra,  per  la
marina,  per  l'aeronautica,  per  l'economia  Razionale  e  per   le
corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1 
 
  Il servizio  delle  radioaudizioni  circolari  per  l'Italia  e  le
Colonie italiane del bacino del Mediterraneo e' dato  in  concessione
esclusiva, per la' durata di 25 anni con decorrenza dal  15  dicembre
1927, ad uno speciale  ente  che  avra'  la  denominazione  di  «Ente
Italiano per le Audizioni Radiofoniche» (E.I.A.R.). 
 
  Per la concessione di cui e' caso, il suddetto ente, che nel  testo
del presente decreto sara' indicato con  l'abbreviazione  «E.I.A.R.»,
dovra' assoggettarsi a tutte le condizioni specificate nel capitolato
d'oneri allegato al presente decreto; nonche'  alle  altre  eventuali
condizioni formanti oggetto di apposita convenzione da stipularsi tra
il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale  delle  poste  e
dei telegrafi) e la «E.I.A.R.», e che  sara'  approvata  con  decreto
Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni.