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REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1927, n. 1378

Cittadinanza italiana agli originari delle isole italiane dell'Egeo. (027U1378)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 31 dicembre 1928, n. 3490 (in G.U. 22/03/1929, n.68).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 25-8-1927
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro decreto 31 gennaio 1924, n. 343, convertito  nella
legge 15 luglio 1926, n. 1588, con  cui  furono  approvati  gli  atti
stipulati a Losanna il 24 luglio 1924 tra l'Italia ed altri Stati  da
una parte e la Turchia dall'altra; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  l'urgenza  di  provvedere  sulle  numerose  dichiarazioni
d'opzione  per  la  cittadinanza  italiana,  presentate   a   termini
dell'art. 34 del Trattato di pace di Losanna; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario  di  Stato  per  gli  affari  esteri,  di
concerto  col  Ministro  Segretario   di   Stato   per   gli   affari
dell'interno, e col Guardasigilli, Ministro Segretario di  Stato  per
la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sulle  dichiarazioni  di   eleggere   la   cittadinanza   italiana,
presentate in base all'art. 34 del Trattato di pace di Losanna  dagli
originari  delle  isole  italiane  dell'Egeo,  stabiliti  all'estero,
decide il Governatore delle isole stesse, il quale  puo'  in  singoli
casi respingerle. 
 
  Le decisioni del Governatore sono sottoposte  all'approvazione  del
Ministero degli affari esteri.