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REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1927, n. 187

Autorizzazione agli Istituiti di credito-fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata. (027U0187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1927, n. 2537 (in G.U. 16/01/1928, n. 12).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 24-2-1927
al: 31-12-1993
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista  la  legge  (testo  unico)  16  luglio  1905,  n.  466,   sul
credito-fondiario; 
 
  Vista la legge 22 dicembre 1905, n. 592, portante provvedimenti per
agevolare i mutui fondiari; 
 
  Visto  il  regolamento  per  l'esecuzione  della  legge   predetta,
approvato col R decreto 5 maggio 1910, n. 472; 
 
  Visto il decreto legge Luogotenenziale 22 giugno 1919, numero 1242,
che autorizza gli istituti di credito fondiario ad  accordare,  nelle
regioni danneggiate dalla guerra, mutui fondiari  per  ricostruire  e
riparare fondi urbani e per mettere in istato di coltivazione  quelli
rustici; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facolta'  del  potere
esecutivo di emanare norme giuridiche; 
 
  Ritenuta l'urgente necessita' di dettare norme per il  collocamento
all'estero di cartelle fondiarie; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con il Ministro per l'economia nazionale  e  con
il Ministro per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli Istituti che esercitano il  credito  fondiario  possono  essere
autorizzati, con decreto Reale, su proposta del  Ministro  Segretario
di Stato per le  finanze,  di  concerto  con  quello  per  l'economia
nazionale,  a  concedere  nel  Regno  mutui  in  cartelle   fondiarie
(obbligazioni), da emettersi direttamente o  per  il  tramite  di  un
apposito Istituto, nella moneta e nella lingua estera,  al  saggio  e
nel taglio che saranno approvati cen  decreto  del  Ministro  per  le
finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale.