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REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1926, n. 2389

Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura. (026U2389)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1927
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1928, n. 833 (in G.U. 28/04/1928, n. 100).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 3-2-1927
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, convertito  in
legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta  di  emanare  norme  per
disciplinare i  servizi  di  pronto  soccorso  in  caso  di  disastri
tellurici o di altra natura; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con il  Capo  del  Governo,  Primo  Ministro  e
Ministro Segretario di Stato per l'interno,  la  guerra,  la  marina,
l'aeronautica e le corporazioni, e coi Ministri  Segretari  di  Stato
per le finanze, per le comunicazioni, per l'economia  nazionale,  per
la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Appena  le  segnalazioni  di  un  disastro  tellurico  o  di  altra
calamita' che abbia recato gravi danni in  una  zona  del  territorio
nazionale giungono al Ministro per i lavori pubblici, questi  ne  da'
notizia al Capo del Governo ed a tutti i Ministri. 
 
  Le  unita'  navali  della   Regia   marina   munite   di   impianto
radiotelegrafico  e  le  stazioni  semaforiche  devono   ricevere   e
trasmettere senza indugio al Ministero della marina  le  segnalazioni
riguardanti l'avvenuto disastro. 
 
  Il  Ministero  della  marina  comunica  immediatamente  l'integrale
contenuto dei dispacci al Ministero dei lavori pubblici.