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REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. 1503

Modificazioni al R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, concernente la istituzione del casellario centrale infortuni. (026U1503)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-9-1926
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vedute le leggi (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51,  e  20  marzo
1921,  n.  296,  per  gli  infortuni  degli  operai  sul  lavoro,  il
decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, la legge  24  marzo  1921,  n.
297, il decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, e il decreto-legge 15
ottobre 1925, n.  2050,  concernenti  gli  infortuni  sul  lavoro  in
agricoltura, nonche' i relativi regolamenti; 
 
  Veduto il R. decreto 23 marzo  1922,  n.  387,  che  istituisce  un
casellario  centrale  per  gli  infortuni   comportanti   invalidita'
permanente al lavoro; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il Comitato amministratore del casellario centrale infortuni di cui
all'art. 2 del R. decreto 23 marzo 1922, n.  387,  e'  composto  come
segue: 
 
    1° il direttore generale  del  lavoro,  della  previdenza  e  del
credito al Ministero dell'economia nazionale (presidente); 
 
    2° il direttore capo divisione della previdenza sociale presso il
Ministero predetto (vice-presidente); 
 
    3°   il   direttore   generale   della   Cassa   nazionale    per
l'assicurazione infortuni; 
 
    4° un delegato degli altri  istituti  autorizzati  ad  esercitare
l'assicurazione contro gli infortuni nel Regno; 
 
    5°  un  rappresentante   dell'Associazione   nazionale   per   la
prevenzione contro gli infortuni; 
 
    6° un esperto in materia di assicurazioni sociali. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Racconigi, addi' 13 agosto 1926. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                Mussolini - Belluzzo. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 settembre 1926. 
 
    Atti del Governo, registro 252, foglio 37. - Casati.