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REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. 1345

Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie. (026U1345)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1926
L' errata corrige (in G.U. 14/08/1926, n. 188) ha modificato il tipo provvedimento da Regio decreto a Regio decreto-legge.
Il Regio D.L. 13 febbraio 1927, n. 285, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2431, ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 26/01/1923.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 1-7-1926
al: 13-8-1926
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
             PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Ritenuta la necessita assoluta e  l'urgenza  di  adottare  speciali
provvidenze per  i  militari  in  servizio  della  Regia  aeronautica
colpiti da incidenti di volo; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo Primo  Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica,  di  concerto
col Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai militari che prestano servizio di volo nella Regia aeronautica i
quali in seguito ad incidente di volo subito in  servizio  comandato,
siano dichiarati permanentemente inabili al servizio  per  infermita'
ascrivibile alle categorie prima e terza della tabella A allegata  al
R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e' concesso, per una volta tanto,
in  aggiunta  alla  pensione   dovuta   a   termini   delle   vigenti
disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura  di
cui alla annessa tabella vistata, d'ordine Nostro, dal  Ministro  per
l'aeronautica, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni  di
servizio militare effettivamente prestati nella Regia aeronautica, in
servizio di volo. 
 
  Nel  computo  degli  anni  di  servizio  di  volo,  ai  fini  della
disposizione del precedente comma, la frazione di mesi sei  e  giorni
uno e' calcolata per un anno intero. 
 
  Per i militari in congedo che compiono esercitazioni di allenamento
o di addestramento previste dal R. decreto 21 giugno 1925,  n.  1943,
l'indennizzo sara' aumentato di tanti dodicesimi quanti sono gli anni
nei quali i militari stessi sono stati richiamati per  allenamento  o
addestramento.