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LEGGE 15 luglio 1926, n. 1263

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti aventi per oggetto argomenti diversi. (026U1263)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/1963)
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Testo in vigore dal: 21-7-1963
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono convertiti in legge i seguenti decreti-legge: 
 
                                                           Tabella A. 
 
                     Ministero della giustizia. 
 
  30 agosto 1925, n. 1621, relativo agli atti  esecutivi  sopra  beni
esteri nel Regno. 
 
  L'art. 1 e' cosi' modificato: 
 
  «Non si puo' procedere al sequestro o pignoramento ed in genere, ad
atti esecutivi su beni mobili od  immobili,  navi,  crediti,  titoli,
valori, e ogni altra  cosa  spettante  ad  uno  Stato  estero,  senza
l'autorizzazione del Ministro per la giustizia. 
 
  «Le procedure in corso non possono essere proseguite senza la detta
autorizzazione. 
 
  «Le disposizioni suddette si applicano soltanto a quegli Stati, che
ammettono la  reciprocita',  la  quale  deve  essere  dichiarata  con
decreto del Ministro. 
 
  «Contro  il   detto   decreto   e   contro   quello   che   rifiuti
l'autorizzazione non e' ammesso ricorso ne' in via  giudiziaria,  ne'
in via amministrativa». ((1)) 
 
                      Ministero delle finanze. 
 
     21 gennaio 1926, n. 144, relativo all'assegnazione straordinaria
ripartita in quattro esercizi, per  l'esecuzione,  mediante  appalto,
delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe catastali. 
 
     21 gennaio  1926,  n.  155,  concernente  storno  di  fondi  fra
capitoli dello stato di previsione della spesa  del  Ministero  degli
affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26. 
 
     22 gennaio 1926, n. 153, per  modificazioni  al  R.  decreto  18
marzo 1923, n. 577, contenente norme per il pagamento dei debiti  dei
Comuni verso i consorzi provinciali granari e dei debiti dei consorzi
verso lo Stato. 
 
     4 febbraio 1926, n. 154, relativo a maggiore  assegnazione  allo
stato di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'interno  per
l'esercizio finanziario  1925-26,  per  soprassoldo  alle  truppe  in
servizio speciale di pubblica sicurezza. 
 
     7 febbraio 1926, n. 145, per storno di fondi fra capitoli  dello
stato di previsione della  spesa  del  Ministero  delle  finanze  per
l'esercizio finanziario 1925-26. 
 
     7 febbraio 1926, n. 146, per storno di fondi fra capitoli  dello
stato di previsione della spesa  del  Ministero  delle  finanze,  per
l'esercizio finanziario 1925-26. 
 
     7 febbraio 1926, n.  147,  recante  maggiore  assegnazione  allo
stato di previsione della  spesa  del  Ministero  della  guerra,  per
l'esercizio  finanziario  1925-26,  per  miglioramenti  economici  al
personale operaio temporaneo. 
 
     7 febbraio 1926, n. 148, approvante storno di fondi fra capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per
l'esercizio finanziario 1925-26. 
 
     7 febbraio 1926, n. 149, che approva uno  storno  di  fondi  fra
capitoli dello stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
marina, per l'esercizio finanziario 1925-26. 
 
     7 febbraio 1926, n. 150, relativo al trasporto  di  fondi  dallo
stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in quello
degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26,  per  spesa
dell'Ufficio speciale di liquidazione presso la Regia delegazione  di
Vienna. 
 
     7 febbraio 1926, n. 151, che autorizza uno storno di  fondi  fra
capitoli dello stato di previsione della  spesa  dell'Amministrazione
del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1925-26. 
 
     7 febbraio 1926, n. 152, che approva uno  storno  di  fondi  fra
capitoli dello stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
giustizia e  degli  affari  di  culto,  per  l'esercizio  finanziario
1925-26. 
 
     7 febbraio 1926, n. 156, che autorizza  un  trasporto  di  fondi
dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze  in
quello degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26,  per
spese di manutenzione di locali. 
 
     7 febbraio 1926, n.  157,  approvante  maggiori  assegnazioni  e
diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1925-26. 
 
     7 febbraio 1926, n. 170, che approva uno  storno  di  fondi  fra
capitoli dello stato di previsione della spesa  del  Ministero  delle
colonie, per l'esercizio finanziario 1925-26. 
 
     7 febbraio 1926, n. 171, concernente un trasporto di fondi dallo
stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in quello
dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-1926, per  sussidi  ad
istituzioni pubbliche di beneficenza. 
 
     7 febbraio 1926, n. 172, approvante storno di fondi fra capitoli
dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  degli  affari
esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26. 
 
     7 febbraio 1926, n. 173, relativo ad una  maggiore  assegnazione
allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie  per
l'esercizio finanziario 1925-26 per spese  occorrenti  nella  Colonia
della Somalia. 
 
     7 febbraio 1926, n. 174, approvante  uno  storno  di  fondi  fra
capitoli  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del   Ministero
dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1925-1926. 
 
     7 febbraio 1926, n. 175, concernente una  maggiore  assegnazione
nello stato di previsione della spesa del  Ministero  della  pubblica
istruzione, per l'esercizio finanziario 1925-26, per acquisto di cose
d'arte e di antichita'. 
 
     7 febbraio 1926, n. 176, relativo ad un trasporto di fondi dallo
stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in quello
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1925-26, per  sussidi
al personale. 
 
     7 febbraio 1926, n. 199,  che  autorizza  maggiori  assegnazioni
allo stato di previsione della spesa del  Ministero  dell'interno,  e
diminuzione di stanziamento per egual somma in quelli dell'interno  e
delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26. 
 
     7 febbraio 1926, n. 201, che approva variazioni compensative nel
bilancio  dell'Amministrazione  delle  poste  e  dei  telegrafi   per
l'esercizio finanziario 1925-26. 
 
     11 febbraio 1926, n. 224, concernente trasporti di  fondi  dallo
stato di previsione della spesa del Ministero della guerra in  quello
dell'interno  per  l'esercizio  finanziario  1925-26,  per  spese  di
funzionamento  del  servizio  automobilistico  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno. 
 
                       Ministero della marina. 
 
     7 febbraio 1926, n. 204, recante miglioramento  di  carriera  al
personale civile insegnante della Regia accademia navale. 
 
     7 febbraio 1926, n. 205, che porta modificazioni all'articolo  3
del R. decreto  10  settembre  1923,  n.  2068,  sul  reclutamento  e
avanzamento degli ufficiali delle Capitanerie di porto. 
 
                   Ministero dei lavori pubblici. 
 
     4 agosto 1924, n. 1262, che  reca  norme  per  il  passaggio  al
Ministero dei lavori pubblici degli  uffici  e  del  personale  delle
costruzioni ferroviarie. 
 
  E' sostituito al primo capoverso dell'art. 1 il seguente: 
 
  «E' lasciata facolta', fino a  quando  non  siasi  provveduto  alla
sistemazione organica del personale di cui al successivo articolo  3,
ai  Ministri  per  i  lavori  pubblici  e  per  le  comunicazioni  di
effettuare di  comune  accordo,  in  casi  eccezionali,  passaggi  di
personale dall'uno all'altro dicastero, previo consenso del  Ministro
per le finanze». 
 
     28 agosto 1924, n. 1395, concernente la istituzione dei  circoli
di ispezione del Genio civile e la riforma  del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici. 
 
  Sono modificati come segue gli articoli: 
 
     Art. 2, ultimo comma: 
 
  «I limiti della competenza degli ispettori superiori,  in  rapporto
con quella del Consiglio superiore, sono stabiliti,  per  le  diverse
specie di progetti di contratto, dal decreto in data 28 agosto  1924,
n. 1396, che modifica il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422». 
 
     Art. 6, n. 8: 
 
  «L'ispettore generale per le  ferrovie,  tranvie  ed  automobili  e
l'ispettore generale per i servizi speciali del Ministero dei  lavori
pubblici». 
 
     Art. 6, n. 9: 
 
  «Gli ispettori centrali e i  direttori  capi  delle  divisioni  del
Ministero dei lavori pubblici ai sensi del successivo articolo 9». 
 
     Art. 7: 
 
  Il primo capoverso e' modificato come segue: 
 
  «I presidenti delle Sezioni  1ª,  2ª  e  3ª  sono  scelti  fra  gli
ispettori superiori del Genio civile, quello della Sezione 4ª tra gli
ispettori  superiori  dell'Ispettorato  generale  per  le   ferrovie,
tranvie ed automobili o fra i funzionari tecnici  dell'Ufficio  delle
costruzioni ferroviarie che siano di grado equivalente a quello degli
ispettori superiori». 
 
     Art. 8: 
 
  E' modificato come segue: 
 
      «Il Consiglio delibera in assemblea generale ed in adunanza  di
Sezioni riunite  e  di  Comitati  secondo  le  rispettive  competenze
determinate negli articoli che seguono e nel regolamento interno  del
Consiglio stesso. 
 
      «Le sezioni del Consiglio sono quattro: 
 
      «1ª Sezione - Viabilita' ordinaria ed edilizia; 
 
      «2ª  Sezione  -  Opere  idrauliche  e   forestali,   bonifiche,
irrigazioni, opere marittime, escluso quanto  e'  di  competenza  del
Comitato tecnico del Magistrato alle acque, per le Provincie venete e
di Mantova, acquedotti e fognature, consolidamento di abitati; 
 
      «3ª  Sezione  -  Utilizzazione  di   acque   pubbliche   e   di
combustibili nazionali, elettricita'; 
 
      «4ª  Sezione   -   Ferrovie,   tranvie   e   servizi   pubblici
automobilistici e di navigazione interna. 
 
      «Fanno parte dell'assemblea  generale  del  Consiglio  tutti  i
membri  indicati  nel  precedente  articolo  6,  ad  eccezione  degli
ingegneri capi del Genio civile e dell'ispettore capo  del  ruolo  di
vigilanza, di cui ai numeri 21 e 22 dell'articolo stesso. 
 
      «La prima Sezione e'  composta:  di  un  presidente,  di  dieci
ispettori superiori ed ingegneri capi del Genio civile; dei direttori
generali del Ministero dei lavori pubblici,  dell'ispettore  generale
dei servizi speciali dello stesso Ministero e dell'ispettore generale
delle ferrovie, tranvie ed automobili; di due consiglieri  di  Stato;
di un avvocato erariale; del direttore generale  dell'Amministrazione
civile del Ministero dell'interno; del direttore generale della Cassa
depositi e prestiti; del capo dell'Ufficio trasporti presso il  corpo
di Stato Maggiore del Regio esercito; di tre membri di cui al  n.  23
dell'art. 6. 
 
      «La seconda Sezione e' composta:  di  un  presidente,  di  otto
ispettori superiori od ingegneri capi del Genio civile; dei direttori
generali del Ministero dei lavori pubblici;  dell'ispettore  generale
dei  servizi  speciali  dello  stesso  Ministero,  e   dell'ispettore
generale delle ferrovie, tranvie ed automobili; di due consiglieri di
Stato; di un avvocato erariale; del direttore generale della  Sanita'
pubblica; del  direttore  generale  dell'Agricoltura;  del  direttore
generale del  Lavoro;  del  direttore  generale  delle  Foreste;  del
direttore generale della Marina mercantile; dell'ispettore  superiore
forestale; di un funzionario  del  Ministero  delle  finanze;  di  un
ufficiale della Regia marina; di due membri di cui al n. 23 dell'art.
6; di un funzionario tecnico delle Ferrovie dello Stato. 
 
      «La terza Sezione e'  composta:  di  un  presidente,  di  sette
ispettori superiori od ingegneri capi del Genio civile; dei direttori
generali del Ministero dei lavori pubblici,  dell'ispettore  generale
dei  servizi  speciali  dello  stesso  Ministero,  e   dell'ispettore
generale delle ferrovie, tranvie ed automobili o di  due  consiglieri
di Stato; di un avvocato erariale, del direttore generale del Demanio
e di un altro funzionario del Ministero delle finanze; dell'ispettore
generale capo dei servizi  dell'industria;  dell'ispettore  superiore
del Reale corpo delle miniere; del direttore  generale  dell'Istituto
superiore  postale,  telegrafico  e  telefonico;  di  due  funzionari
tecnici delle Ferrovie dello Stato; di tre membri di  cui  al  n.  23
dell'articolo 6. 
 
      «La quarta Sezione  e'  composta:  di  un  presidente,  di  due
ispettori superiori ed ingegneri capi del Genio  civile;  di  quattro
ispettori superiori e di un ispettore capo del ruolo di vigilanza del
Ministero dei lavori pubblici, dei direttori generali  del  Ministero
dei lavori pubblici, dell'ispettore generale dei servizi speciali per
le ferrovie,  tranvie  ed  automobili;  del  direttore  generale  del
Tesoro; dei funzionari di cui al n. 6 dell'art. 6; di due  funzionari
di cui al n. 10 dello stesso articolo; di due consiglieri  di  Stato;
di  un  avvocato  erariale;  del  direttore  generale  della   Marina
mercantile; del capo dell'Ufficio trasporti presso il corpo di  Stato
Maggiore  del  Regio  esercito;  di  due  membri  di  cui  al  n.  23
dell'articolo 6. 
 
      «Il  presidente  del  Consiglio  superiore  puo'  aggregare   a
ciascuna Sezione membri di altre  Sezioni  per  l'esame  di  speciali
questioni. 
 
      «Il voto dei consiglieri di Stato e degli avvocati erariali  e'
registrato separatamente nei verbali delle adunanze con  la  sommaria
indicazione  dei  motivi  quando  e'  contrario.  Sia  agli   effetti
dell'approvazione dei progetti nei  soli  riguardi  tecnici,  sia  in
tutti i casi nei quali e' richiesto dalla legge anche il  parere  del
Consiglio di Stato, il voto di cui sopra non si cumula coi voti degli
altri membri per determinare la maggioranza nel voto dell'assemblea o
della Sezione». 
 
     Art. 9: 
 
  E' modificato come segue: 
 
      «Gli ispettori superiori del Genio civile preposti ai  circoli,
che  non  abbiano  sede  in  Roma,  intervengono  alle  adunanze  del
Consiglio superiore se espressamente invitati. 
 
      «Il competente direttore generale del Ministero  delle  colonie
interviene soltanto alla seduta di ciascuna Sezione, o  Comitato,  in
cui si trattino affari riguardanti le opere pubbliche nelle Colonie. 
 
      «I funzionari del Ministero delle finanze,  di  cui  al  n.  15
dell'art. 6, prendono parte solo alle deliberazioni degli affari  che
rientrano nella competenza dello stesso Ministero, senza pregiudicare
le definitive decisioni del Ministro. 
 
      «I competenti ispettori centrali e direttori capi di  divisione
intervengono all'assemblea e alle adunanze delle  Sezioni  riunite  o
dei Comitati in caso  di  assenza  o  di  impedimento  del  direttore
generale o dell'ispettore generale da cui dipendono. 
 
      «Hanno voto semplicemente consultivo i membri  di  una  Sezione
che il presidente ha facolta' di aggregare ad  altra  Sezione  od  ai
Comitati». 
 
     Art. 12: 
 
  La prima parte e' modificata come segue: 
 
  «Le competenti sezioni  del  Consiglio  dei  lavori  pubblici  o  i
Comitati di cui all'art. 10 esprimono il loro parere: 
 
      «1° sui progetti esecutivi di opere di conto dello Stato o  che
si eseguono col concorso o col sussidio dello Stato, sulle variazioni
od aggiunte a progetti gia' approvati, sulle proposte  di  esecuzione
dei lavori a trattativa privata o  in  economia,  sulle  proposte  di
risoluzione o rescissione  dei  contratti,  sulle  questioni  con  le
imprese per variazione  dei  prezzi,  per  maggiori  compensi  e  per
esonero di penalita', nei casi indicati dagli articoli 1, 5,  7  e  8
del R. decreto in data 28 agosto 1924, numero 1396, che  modifica  il
R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e dalle altre leggi e regolamenti
in vigore». 
 
     Art. 20: 
 
  Al 1° comma e' sostituito il seguente: 
 
     «Il Consiglio d'amministrazione per il personale del Regio corpo
del Genio civile e per quello di custodia delle opere idrauliche e di
bonifica e' presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, e
composto: del presidente e dei presidenti di  Sezione  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici; del  presidente  del  Magistrato  alle
acque per le Provincie venete e di Mantova,  dei  direttori  generali
del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dell'ispettore  generale  dei
servizi speciali dello stesso Ministero,  degli  ispettori  superiori
del Genio civile preposti ai circoli di ispezione,  e  del  capo  del
personale.  Quest'ultimo  non   avra'   voto   deliberativo   per   i
provvedimenti relativi a funzionari di grado superiore al suo». 
 
     25 settembre 1924, n. 1477, concernente la riforma  dei  servizi
del Ministero dei lavori pubblici. 
 
  All'art. 2, dopo il 1° comma, aggiungere: 
 
  «Tale Ispettorato dovra' essere affidato ad un funzionario  tecnico
del corpo Reale del Genio civile di grado non inferiore al quarto». 
 
     7   febbraio   1926,   n.   192,    riguardante    l'istituzione
dell'Ispettorato per la Maremma Toscana. 
 
     7 febbraio 1926, n. 193, concernente l'ordinamento degli  uffici
preposti all'edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in
materia. 
 
  L'alinea dell'art. 16  che  comincia  con  le  parole  «N.  25»  e'
sostituito dal seguente: 
 
     «N. 25. Il magistrato di cui al R. decreto-legge 7 ottobre 1923,
n. 2412, art. 1, membro della Commissione di vigilanza  sull'edilizia
popolare ed economica, e i due capi di ufficio di cui all'articolo  2
del R. decreto-legge 21 giugno 1925, n. 1185». 
 
  All'art. 22 e' aggiunto il seguente comma: 
 
     «Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia  marina  e  della
Regia aeronautica, che gia' abbiano avuto l'assegnazione  di  alloggi
cooperativi costruiti col contributo dello Stato, e  che  al  momento
della pubblicazione della presente legge,  si  trovino  in  effettivo
possesso degli alloggi stessi, li conserveranno anche  in  deroga  al
disposto dell'articolo 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1922». 
 
  Ministero dell'economia nazionale. 
 
  16 ottobre 1924, n. 1754, che detta norme per  la  pubblicita'  dei
titoli rimborsabili in seguito a sorteggio. 
 
  Sono modificati come segue gli articoli: 
 
     Art. 2: 
 
      «E' fatto altresi' obbligo alle Societa' ed agli altri Enti  di
cui all'art. 1 di trasmettere gli elenchi, in duplice esemplare,  nel
termine  di  sette  giorni  dalla  scadenza  del   termine   indicato
nell'articolo stesso, ai Ministeri dell'economia  nazionale  e  delle
finanze nonche' alle Camere di commercio ed alle Borse del Regno. 
 
      «Le Camere di commercio e le Deputazioni di borsa cureranno che
una copia degli elenchi sia pubblicata nei rispettivi albi nel giorno
successivo a quello in cui gli elenchi stessi sono pervenuti». 
 
     Art. 3: 
 
       «I   responsabili   della   mancata   pubblicazione   di   cui
all'articolo 1 e dell'omesso invio degli elenchi sono puniti con pena
pecuniaria da L. 500 a L. 1000». 
 
     Art. 5: 
 
       «Il Ministro per l'economia nazionale ha facolta' di  disporre
in casi eccezionali, su richiesta degli Enti interessati, la  proroga
del termine di cui nell'articolo 1 fino a trenta giorni dall'eseguito
sorteggio a condizione pero' che la pubblicazione abbia luogo  almeno
quindici  giorni  prima  di  quello  stabilito  per  l'inizio   delle
operazioni di rimborso». 
 
  28 dicembre 1924, n.  2233,  concernente  la  determinazione  della
parte degli utili dell'esercizio 1924 delle Casse di risparmio e  dei
Monti di pieta', da erogare in opere di pubblica beneficenza. 
 
  E' soppresso, al  primo  comma  dell'articolo  unico,  il  seguente
periodo: 
 
       «Tuttavia la parte degli utili netti  dell'esercizio  1924  da
destinarsi ad opere di beneficenza o di pubblica utilita', non potra'
superare la quota erogata pei detti fini sugli  utili  dell'esercizio
1923». 
 
                   Ministero delle comunicazioni. 
 
     1° maggio 1924, n. 791, concernente la conferma in carica  e  la
sostituzione  dei  membri  elettivi  nelle  Commissioni  centrali   e
provinciali delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche. 
 
  L'art. 1 e' modificato come segue: 
 
       «I membri elettivi  che  fan  parte  delle  Commissioni  delle
ricevitorie, centrali e provinciali, ai sensi del R. decreto-legge  2
ottobre 1919, n. 2100, e del regolamento approvato con il R.  decreto
13 febbraio 1921, n. 196,  sono  confermati  in  carica  sino  al  31
dicembre 1925». 
 
                                                           Tabella B. 
 
                      MINISTERO DELLE FINANZE. 
 
     Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste. 
 
     22 gennaio 1926, n. 166. 
 
     7 febbraio 1926, n. 164. 
 
     7 febbraio 1926, n. 165. 
 
     7 febbraio 1926. n. 200. 
 
     7 febbraio 1926, n. 248. 
 
     18 febbraio 1926, n. 314. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a San Rossore, addi' 15 luglio 1926. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                         Mussolini - Federzoni - Lanza di Scalea - 
 
                         Rocco - Volpi - Fedele - Giuriati - Belluzzo 
 
                         - Ciano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 13 luglio 1963 n. 135  (in
G.U. 1ª  s.s.  20/07/1963  n.  194)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'ultimo comma dell'articolo unico della  Legge  15
luglio 1926, n. 1263, tabella  A,  riguardante  gli  "Atti  esecutivi
sopra beni stranieri nel Regno", in riferimento  all'art.  113  della
Costituzione.