stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 1 luglio 1926, n. 1233

Uso di speciali macchine per la francatura delle corrispondenze postali. (026U1233)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 10 maggio 1928, n. 1128 (in G.U. 09/06/1928, n. 134).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 24-7-1926
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il nuovo testo unico delle leggi postali,  approvato  col  R.
decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e le successive modificazioni; 
 
  Visti  la  Convenzione  e  gli  Accordi  internazionali  firmati  a
Stoccolma  addi'  28  agosto  1924,  mandati   in   vigore   col   R.
decreto-legge n. 1428 del 29 luglio 1925, approvato con la  legge  18
marzo 1926, n. 562; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1925, n. 100; 
 
  Riconosciuta la necessita'  e  l'assoluta  urgenza  di  autorizzare
l'uso delle macchine per la francatura delle corrispondenze postali; 
 
  Udito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con quelli per la giustizia e  gli  affari
di culto e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le  tasse  postali  per  la  francatura  totale  o  parziale  delle
corrispondenze, comprese le raccomandate  e  le  assicurate,  possono
essere   pagate    dai    mittenti,    preventivamente    autorizzati
dall'Amministrazione  delle   poste   e   dei   telegrafi,   mediante
l'applicazione, sulle rispettive sopracarte, di  impronte  di  valore
equivalente   impresse   con   macchine    affrancatrici    approvate
dall'Amministrazione stessa. 
 
  Con decreto Reale, su proposta del Ministro per  le  comunicazioni,
di  concerto  con  quello  per  le  finanze,  saranno  stabilite   le
condizioni per l'approvazione  delle  macchine  affrancatrici,  e  le
modalita' e i limiti del loro uso.