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REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1926, n. 679

Approvazione dell'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali. (026U0679)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 marzo 1927, n. 293 (in G.U. 16/03/1927, n. 62).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal: 1-1-1926
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 6 marzo 1904, n. 88,  che  istituisce  la  Cassa  di
previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri  impiegati
comunali; 
 
  Visto l'art. 13 della legge 26 giugno 1913, n. 836; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza  per  le
pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli Enti  locali
approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968; 
 
  Vista la legge 11 giugno 1916, n. 720, che provvede al  trattamento
di pensione a favore  dei  salariati  dipendenti  dai  Comuni,  dalle
Provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e dalle aziende
speciali di servizi municipalizzati; 
 
  Visti gli articoli 2  e  3  del  decreto-legge  Luogotenenziale  27
agosto 1916, n. 1094; 
 
  Visto l'art. 6 del decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919,  n.
467; 
 
  Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1919, n. 1426; 
 
  Visto l'art.  35  del  R.  decreto  30  settembre  1920,  n.  1538,
modificato con l'art. 3 del R. decreto 15 febbraio 1923, numero 574; 
 
  Visto il R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2093; 
 
  Visto il R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2116; 
 
  Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, recante  miglioramenti
transitori nel trattamento di  quiescenza  degli  impiegati  iscritti
alla Cassa di previdenza; 
 
  Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3256; 
 
  Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1587; 
 
  Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924,  n.  1919,  riguardante
l'estensione ai territori annessi delle disposizioni  concernenti  la
Cassa di previdenza; 
 
  Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2279; 
 
  Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 68; 
 
  Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; 
 
  Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Riconosciuta l'assoluta urgenza di provvedere  alla  riforma  della
Cassa  di  previdenza   apportando   definitivi   miglioramenti   nel
trattamento di quiescenza  degli  iscritti  anche  nei  riguardi  dei
salariati,  per  i  quali  dal  1°  gennaio  1926  hanno  inizio   le
liquidazioni di indennita' e di pensioni; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto col Ministro per l'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di  previdenza  per
le pensioni a favore dei segretari  ed  altri  impiegati  degli  Enti
locali, approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968,
e sue successive modificazioni, nonche' alla legge 11 giugno 1916, n.
720, che provvede al trattamento di pensione a favore  dei  salariati
dipendenti dai Comuni, dalle Provincie, dalle  istituzioni  pubbliche
di beneficenza e dalle aziende speciali di servizi municipalizzati, e
sue successive  modificazioni,  e'  sostituito  l'unito  «Ordinamento
delle Casse di previdenza per  le  pensioni  degli  impiegati  e  dei
salariati degli Enti locali» visto,  d'ordine  Nostro,  dai  Ministri
proponenti, insieme alle allegate norme e tabelle A, B e C.