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REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 133

Disposizioni relative al personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità. (026U0133)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 novembre 1926, n. 2227 (in G.U. 13/01/1927, n. 9).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 26-2-1926
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3161; 
 
  Veduto il Nostro decreto 4 settembre 1925, n. 2336; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trasferire in
soprannumero  nel  grado  di  restauratore   principale   uno   degli
assistenti principali collocati in tale grado a  norma  dell'art.  42
del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3164, e di conferire il posto
vacante assistente  principale,  su  designazione  del  Consiglio  di
amministrazione, ad uno degli impiegati gia' collocati nel  grado  di
primo assistente in base al citato articolo. 
 
  Ai  provvedimenti  emanati  in  base  al   presente   articolo   e'
applicabile il  disposto  dell'art.  62  del  citato  R.  decreto  31
dicembre 1923, n. 3164. 
 
  Il posto in soprannumero nel grado di restauratore principale sara'
assorbito in occasione della prima vacanza  che  si  verifichera'  in
tale grado.