stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 gennaio 1926, n. 108

Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza. (026U0108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 19-2-1926
al: 15-8-1992
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionate e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Oltre che nei casi indicati nell'alt. 8 della legge 13 giugno 1912,
n. 555, la cittadinanza  si  perde  dal  cittadino,  che  commette  o
concorra,  a  commettere  all'estero  un  fatto,  diretto  a  turbare
l'ordine pubblico nel Regno, o  da  cui  possa  derivare  danno  agli
interessi italiani o  diminuzione  del  buon  nome  o  del  prestigio
dell'Italia, anche se il fatto non costituisca reato. 
 
  La perdita della cittadinanza e' pronunziata con decreto Reale,  su
proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per gli
affari esteri, sentito il parere di una Commissione  composta  di  un
consigliere  di  Stato,  presidente,  del  direttore  generale  della
pubblica sicurezza, di un  direttore  generale  del  Ministero  degli
esteri designato dal  Ministro  per  gli  affari  esteri,  e  di  due
magistrati d'appello designati dal Ministro per la giustizia. 
 
  Alla perdita della cittadinanza puo' essere aggiunto,  su  conforme
parere della Commissione di cui sopra, il  sequestro  nei  casi  piu'
gravi la confisca dei beni. 
 
  Nel decreto che pronunzia il sequestro e' stabilita la  durata  di'
esso e la destinazione delle rendite dei beni. 
 
  Sull'efficacia del provvedimento di sequestro o di confisca non  ha
alcun effetto la cittadinanza straniera posteriormente acquisita  dal
proprietario dei beni. 
 
  La perdita della cittadinanza importa perdita dei titoli, assegni e
dignita' spettanti all'ex-cittadino. 
 
  La perdita della cittadinanza pronunziata a termini di questa legge
non influisce sullo stato di cittadinanza del  coniuge  o  dei  figli
dell'ex-cittadino. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 31 gennaio 1926. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                       Mussolini - Federzoni - Rocco. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.