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REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 83

Aumento del limite massimo del compenso annuo per i diritti di commissione e spese di amministrazione a favore degli istituti di credito fondiario. (026U0083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 7-2-1926
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 16 luglio 1905 n. 616, che approva il  testo  unico
delle leggi sul credito fondiario; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Negli articoli 27 e 85 del testo  unico  delle  leggi  sul  credito
fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, al  limite
massimo di L. 0.45 per il compenso annuo per diritti di commissione e
spese di amministrazione a favore degli istituti di credito fondiario
e' sostituito, per i mutui concessi a datare dal 1°gennaio  1926,  il
limite massimo di una lira per cento.