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REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 20

Disposizioni per la concessione della decorazione della «Stella al Merito del Lavoro» (026U0020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1926
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 78 dello Statuto del Regno; 
 
  Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n.
2365, e 25 gennaio 1925, n. 120,  concernenti  la  decorazione  della
«Stella al Merito del Lavoro»; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto col Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La decorazione della «Stella al Merito del Lavoro»,  istituita  con
R. decreto 30 dicembre 1923,  n.  3167,  potra'  essere  concessa  ai
lavoratori manuali, i quali siano occupati nel territorio del Regno e
delle Colonie ed abbiano i requisiti prescritti dal suddetto decreto,
ancorche'  dipendenti  da  aziende  appartenenti  allo  Stato,   alle
Provincie, ai Comuni ed ai corpi morali.