stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2260

Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile. (025U2260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 13-1-1926
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Governo e' autorizzato: 
 
    1° a modificare nel Codice penale le disposizioni concernenti  il
sistema delle pene, gli effetti e l'esecuzione delle condanne penali,
le cause che escludono e diminuiscono l'imputabilita',  la  recidiva,
l'estinzione dell'azione e delle condanne penali  e  le  disposizioni
concernenti i singoli reati e le pene ad essi relative, per adeguarle
alle nuove esigenze  della  vita  economica  e  sociale,  nonche'  ad
emendare gli articoli del Codice stesso che danno luogo  a  questioni
tradizionali  o   che   comunque   siano   riconosciuti   formalmente
imperfetti; 
 
    2° a modificare le disposizioni del Codice di  procedura  penale,
tenendo conto degli inconvenienti messi in  luce  dalla  sua  pratica
applicazione, e ad emendare gli  articoli  che  hanno  dato  luogo  a
controversie,  o  che   comunque   siano   riconosciuti   formalmente
imperfetti; 
 
    3° a modificare le leggi sull'ordinamento giudiziario, e le altre
leggi concernenti l'ordinamento del Ministero della giustizia,  degli
uffici giudiziari e del  personale  giudiziario  di  ogni  ordine;  a
coordinare le norme sull'ordinamento giudiziario con i  nuovi  Codici
di procedura civile e di procedura al penale, e a pubblicare un nuovo
testo unico delle leggi sull'ordinamento giudiziario; 
 
    4° a coordinare le nuove  disposizioni  del  Codice  penale,  del
Codice di procedura penale e delle leggi sull'ordinamento giudiziario
con quelle relative alla medesima materia contenute in  altre  leggi,
incorporando,  ove  occorra,  nei  due  Codici  e  nel  testo   unico
sull'ordinamento giudiziario, le disposizioni delle leggi speciali, e
a modificare, sempre a scopo  di  coordinamento,  altre  leggi  dello
Stato.