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REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2063

Autorizzazione alla Società anonima «Istituto nazionale di credito edilizio», con sede in Roma, ad esercitare il credito edilizio. (025U2063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-12-1925
al: 31-12-1993
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, che autorizza  la
costituzione di un Istituto nazionale di credito edilizio, ed  il  R.
decreto-legge 4 maggio 1924,  n.  993,  concernente  provvedimenti  a
favore di istituti o societa' di credito edilizio; 
 
  Veduta la  domanda  presentata  dalla  Societa'  anonima  «Istituto
nazionale di credito edilizio» con sede  in  Roma,  costituita  il  9
gennaio 1925 con lo  scopo  di  esercitare  il  credito  edilizio  ai
termini dei precitati Regi decreti, con atto  a  rogito  notar  dott.
Agostino Balsi; 
 
  Veduti l'atto costitutivo,  lo  statuto  e  le  modificazioni  allo
statuto stesso apportate con atti del 21 aprile e 24 settembre 1925; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Societa' anonima costituita in Roma il 9  gennaio  1925  con  la
denominazione  di  «Istituto  nazionale  di  credito  edilizio»,   e'
autorizzata all'esercizio del credito edilizio in tutto il Regno,  ai
sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 2 maggio 1920,  n.  698,
modificato col R. decreto-legge  4  maggio  1924,  n.  993,  ed  alle
condizioni stabilite col presente decreto. 
 
  E' approvato lo statuto della predetta Societa' nel  testo  annesso
al presente decreto, composto di 44 articoli, e visto e sottoscritto,
d'ordine Nostro, dal  Ministro  proponente.  Le  modificazioni  dello
statuto non sono esecutive se non dopo  ottenuta  l'approvazione  con
Regio decreto promosso  dal  Ministro  per  l'economia  nazionale  di
concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato.