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REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 1196

Attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi relative all'esercizio del bilancio. (025U1196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 6-8-1925
al: 26-6-1945
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 2 o 8 del R. decreto-legge 23  aprile  1925,  n.
520,   sul   nuovo   ordinamento   dell'Amministrazione   postale   e
telegrafica; 
 
  Riconosciuta la  necessita'  di  specificare  le  attribuzioni  del
direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei  telegrafi,
per quanto ha tratto all'esercizio del bilancio; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Spetta al direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei
telegrafi: 
 
  a) ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e  nei  modi
stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; 
 
  b) autorizzare la esecuzione dei lavori, delle  provviste  e  delle
spese, cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal Consiglio  di
amministrazione; 
 
  c) approvare i contratti ad asta pubblica, o a licitazione privata,
quando l'importo non superi le L.  100,000,  e  quelli  a  trattativa
privata quando  l'importo  non  superi  le  lire  50,000  e  relative
variazioni; 
 
  d) approvare la esecuzione dei servizi  da  eseguirsi  in  economia
quando l'importo non superi le L. 30,000; 
 
  e)  autorizzare  liti  attive   quando   il   valore   dell'oggetto
controverso non superi le L. 50,000; 
 
  f)  autorizzare   transazioni   di   vertenze   quando   cio'   cui
l'Amministrazione rinuncia, o che abbandona, non superi il valore  di
L. 20,000; 
 
  g) approvare gli aumenti periodici di stipendio al personale; 
 
  h) approvare le norme e le tariffe per la esecuzione  di  lavori  a
cottimo, e la  concessione  di  sussidi  e  premi  di  operosita'  al
personale, nei limiti di cui al R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182; 
 
  i) approvare i progetti di lavori e  di  approvvigionamenti  quando
l'importo non superi le L. 50,000; 
 
  l)  prendere  i  provvedimenti  di  urgenza  nell'interesse   della
continuita', regolarita' e sicurezza del servizio; 
 
  m) ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni dell'azienda e
non richieda l'intervento del Consiglio di amministrazione. 
 
  Su  conforme  parere  del  Consiglio  di  amministrazione,  e   con
l'approvazione del Ministro potranno essere  dal  direttore  generale
delegate  temporaneamente  alcune  delle  sue   facolta'   ad   altri
funzionari dipendenti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 2 luglio 1925. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                               Ciano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 luglio 1925. 
 
    Atti del Governo, registro 238, foglio 123. - Casati.