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REGIO DECRETO-LEGGE 2 aprile 1925, n. 383

Costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza. (025U0383)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 marzo 1926, n. 742 (in G.U. 10/05/1926, n. 108).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-7-1925
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1802,  che  detta  norme
per l'arma dei carabinieri Reali; 
 
  Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1680,  concernente  la
riforma dei corpi armati di polizia; 
 
  Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n.  2980,  relativo  alla
sistemazione organica dell'arma dei carabinieri Reali; 
 
  Visto il Nostro decreto 11  novembre  1923,  n.  2395,  concernente
l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato; 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sugli  ufficiali  ed  agenti  di
pubblica sicurezza approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690; 
 
  Visto il testo unico sulle pensioni civili  e  militari,  approvato
con R. decreto 22 febbraio 1895, n. 70, ed il  relativo  regolamento,
nonche' le successive disposizioni modificative; 
 
  Visto il R.  decreto  15  luglio  1923,  n.  2014,  concernente  la
sistemazione dei corpi di polizia del cessato regime austro  ungarico
nelle Provincie annesse; 
 
  Visto il Nostro decreto 5 luglio  1923,  n.  1773,  concernente  il
passaggio alle Provincie del servizio di accasermamento  ed  alloggio
dei carabinieri Reali; 
 
  Visto il Nostro decreto 5 agosto  1924,  n.  1292,  concernente  il
nuovo  ordinamento  della  Milizia  volontaria   per   la   sicurezza
nazionale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta dei Nostri  Ministri  Segretari  di  Stato  per  gli
affari dell'interno e per la guerra, di concerto con  quello  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Le forze armate in servizio della pubblica sicurezza comprendono: 
 
    1° l'arma dei carabinieri Reali; 
 
    2° il corpo degli agenti di pubblica sicurezza; 
 
    3° la Milizia volontaria  per  la  sicurezza  nazionale,  il  cui
impiego e' regolato dal R. decreto 5 agosto 1924, n. 1292.