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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3170

Modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. (023U3170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1942)
Testo in vigore dal: 9-10-1931
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei pieni poteri delegati al Nostro Governo con la  legge
3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della
Regia guardia di finanza; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al primo comma dell'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n.  1281,
aggiungere: «e da un ufficio militare». 
 
  ((«Il reclutamento degli ufficiali della Regia guardia  di  finanza
in servizio permanente effettivo si effettua nominando  al  grado  di
sottotenente gli allievi che abbiano superato con buon  esito  presso
la scuola allievi ufficiali  il  corso  di  istruzione  della  durata
normale di tre anni scolastici. 
 
  «Possono essere ammessi alla scuola allievi  ufficiali  secondo  le
norme determinate dal Ministro per le finanze con suo decreto: 
 
    a) fino alla concorrenza di meta' dei posti, i giovani forniti di
titolo finale di studi conseguito in istituti di istruzione media  di
secondo grado da stabilire con decreto Ministeriale, che possiedano i
requisiti necessari per essere ammessi a prestare servizio nel  Corpo
o, se gia' appartenenti alla Regia guardia di finanza,  il  requisito
della buona condotta e che  siano  riusciti  vincitori  dell'apposito
concorso per esami, cui possono  partecipare  sempre  quando  abbiano
compiuto il 18° e non altrepassato il 25° anno  di  eta'  nell'ultimo
giorno utile per la presentazione delle domande; 
 
    b) per l'altra meta' dei posti, i  sottufficiali  del  Corpo  che
possiedano il requisito della buona condotta  e  che  siano  riusciti
vincitori dell'apposito concorso per esami, cui  possono  partecipare
sempre quando, nell'ultimo giorno utile per  la  presentazione  delle
domande, abbiano almeno quattro anni di servizio militare, di cui uno
da sottufficiale, e non abbiano oltrepassato il 30° anno di eta'. 
 
  «In difetto di elementi idonei  in  una  delle  due  categorie,  la
proporzione sara' variata a favore dell'altra. 
 
  «Gli ammessi alla scuola  allievi  ufficiali  non  appartenenti  al
Corpo contraggono una ferma  triennale  di  servizio  con  diritto  a
rescinderla ove, al  termine  dei  corsi,  non  fossero  riconosciuti
idonei a coprire il grado di  sottotenente  o  anche  prima,  qualora
vengano allontanati d'autorita' dalla scuola  stessa  o  chiedano  di
esserne dimessi per rinuncia al corso. 
 
  «Tale diritto di rescissione compete a tutti gli allievi  ufficiali
per i vincoli di servizio contratti durante la loro appartenenza alla
scuola. 
 
  «Gli allievi che vengono  a  cessare  di  appartenere  alla  scuola
allievi ufficiali non possono esservi riammessi. 
 
  «Durante la permanenza alla scuola predetta gli allievi provenienti
dai  licenziati  delle  scuole  medie,  che  non  abbiano  grado   di
sottufficiale, godono della paga di sottobrigadiere»)).