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REGIO DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1923, n. 3148

Costituzione di un Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero. (023U3148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1924ù
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-2-1924
al: 31-12-1993
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
            PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico della legge sull'emigrazione approvato con  il
R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri, di concerto con quelli per l'interno, le  colonie,  le
finanze, l'economia nazionale, i lavori pubblici  e  le  poste  ed  i
telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' costituito  l'«Istituto  nazionale  di  credito  per  il  lavoro
italiano all'estero» avente per iscopo: 
 
    a) di finanziare per intero,  o  in  partecipazione,  imprese  di
lavori  o  di  colonizzazioni  all'estero  che   impieghino,   almeno
prevalentemente, mano d'opera italiana; 
 
    b) di anticipare somme per cauzioni o per provviste di  materiali
o di attrezzi occorrenti per  appalti  di  lavori,  o  per  opere  di
colonizzazione,  tanto  ad  imprese,  quanto  a  collettivita'  o   a
cooperative di lavoratori nazionali ed,  eccezionalmente,  a  singoli
coloni od assuntori di piccole industrie all'estero; 
 
    c)  di  raccogliere  elementi  e  notizie  relative  a  lavori  o
colonizzazioni da compiersi all'estero, formulandone,  se  del  caso,
anche i relativi progetti di massima e di dettaglio da cedere,  quale
parte di sovvenzione, alle imprese di cui ai comma  precedenti;  come
pure d'incoraggiare studi e ricerche aventi l'obbietto ora  indicato,
nonche' di raccogliere notizie relative al  movimento  commerciale  e
alla situazione  dei  mercati  in  rapporto  all'impiego  del  lavoro
italiano; 
 
    d) di promuovere e intensificare e raccogliere  il  risparmio  da
parte degli italiani all'estero. 
 
  Sono parificati ai lavori di cui ai precedenti comma a) e b) quelli
eseguiti nei possedimenti  di  diretto  dominio  ed  eccezionalmente,
anche quelli eseguiti nel Regno, purche' destinati, questi ultimi,  a
servizi statali di assistenza diretta degli emigranti. 
 
  L'Istituto ha la sua  sede  in  Roma  e  potra'  istituire  uffici,
agenzie e rappresentanze tanto  all'interno,  quanto  all'estero  nei
centri maggiori di emigrazione.