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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3139

Provvedimenti per il credito agrario. (023U3139)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-2-1924
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delega di poteri accordata al Governo dalla legge 3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario,
approvato con il R. decreto 9 aprile 1922, n. 932; 
 
  Visti i Regi decreti-legge 10 novembre 1920, n. 1636, e  21  agosto
1922, n. 1210; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze e per
la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli istituti che esercitano il credito, fondiario nel Regno possono
essere autorizzati ad emettere cartelle per la concessione  di  mutui
ipotecari per gli scopi di cui agli articoli 17 e 19 del testo  unico
9 aprile 1922, n. 932. 
 
  L'autorizzazione all'emissione delle cartelle sara'  accordata  con
decreti  del  Ministro  per  l'economia  nazionale  e  dovra'  essere
subordinata  alla  costituzione  di  apposita  sezione  autonoma  con
capitale proprio. Con gli stessi decreti sara' determinato  in  quali
Provincie del Regno tali sezioni possono svolgere la propria azione. 
 
  Gli istituti creati coli legge speciale per l'esercizio del credito
agrario, salve le facolta'  anteriormente  loro  accordate,  potranno
anche funzionare, per la concessione dei mutui, quali agenzie  locali
delle predette sezioni degli istituti di credito fondiario. 
 
  L'Opera nazionale per  i  combattenti,  la  Cassa  nazionale  delle
assicurazioni sociali, le casse di risparmio ordinarie,  i  monti  di
pieta', gli istituti di assicurazione ed ogni altro  istituto  avente
fini di previdenza e  risparmio,  nonche'  gli  istituti  ordinari  e
cooperativi di credito e quelli di credito agrario creati  con  legge
speciale ed i privati sono autorizzati a partecipare, anche in deroga
a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti,  alla  formazione  ed
all'incremento  del  capitale  delle  sopra  indicate  sezioni  degli
istituti di credito fondiario.