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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2986

Reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente. (023U2986)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei poteri conferiti al Nostro Governo  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254,  sull'avanzamento  nel  Regio
esercito, e il regolamento per la sua  esecuzione  approvato  con  R.
decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni; 
 
  Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli  ufficiali
del Regio esercito e della Regia marina, e il regolamento per la  sua
esecuzione approvato con  R.  decreto  18  luglio  1912,  n.  867,  e
successive modificazioni; 
 
  Vista la legge 28 maggio 1922, n. 616, che converte in legge il  R.
decreto 20 novembre 1919, n. 2276, riguardante il reclutamento  degli
ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri Reali; 
 
  Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 753, che apporta  aggiunte  e
varianti alla legge 28 maggio 1922, n. 616; 
 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  del  Regio
esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della  guerra,
approvato con R. decreto 14 luglio 1898,  numero  525,  e  successive
modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento
del Regio esercito, e successive modificazioni; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Per conseguire la nomina a tenente in  servizio  attivo  permanente
nelle varie armi e nei corpi sanitario, veterinario, di commissariato
e  di  amministrazione,  e'  necessario  soddisfare   alle   seguenti
condizioni: 
 
  1° Aver compiuto il 20° anno di eta' e non superato il  30°.  Pero'
il limite superiore e' portato a 32 anni per la nomina a tenente  nel
corpo sanitario, e a 36  anni  per  la  nomina  dei  sottufficiali  a
tenente nelle varie armi e nei corpi amministrativi; 
 
  2° Essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto
la cittadinanza italiana debbono inoltre dimostrare di essere  liberi
da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da
cui provengono.