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REGIO DECRETO 7 dicembre 1923, n. 2590

Nuove disposizioni sulle pensioni da concedersi al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. (023U2590)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 26-12-1923
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il testo unico di legge approvato con R.  decreto  22  aprile
1909, n. 229, modificato coll'art. 3 del R. decreto 28  giugno  1912,
n. 728, e colla legge 23 luglio 1914, n. 742; 
 
  Visto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373; 
 
  Vista la legge 7 aprile 1921, n. 369; 
 
  Visto il R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze di concerto con quello per i lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Gli agenti dell'Amministrazione delle  ferrovie  dello  Stato  che,
posteriormente al 18° anno di eta' e anteriormente  alla  nomina  nel
personale in prova o stabile, abbiano prestato servizio  continuativo
di straordinario o di avventizio  presso  le  ferrovie  dello  Stato,
presso le linee costituenti le ex tre reti Adriatica. Mediterranea  e
Sicula, presso le linee gia' esercitate da  altre  Amministrazioni  e
passate a far parte della rete delle  ferrovie  dello  Stato,  presso
altre  Amministrazioni  dello  Stato,  oppure  che  abbiano  prestato
qualunque altro servizio fra quelli previsti dall'art. 37  del  testo
unico di  legge  22  aprile  1909,  n.  229,  potranno  chiedere,  in
qualunque momento del servizio ed anche  all'atto  dell'esonero,  che
una parte di tale servizio, fino al massimo  della  meta'  della  sua
durata effettiva, sia riconosciuta utile per la pensione. 
 
  Rimangono con cio' aboliti i limiti di 10  e  di  15  anni  di  cui
all'art. 10 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373. 
 
  La data di presentazione delle domande deve risultare da  ricevuta,
rilasciata dall'ufficio incaricato di raccoglierle. 
 
  La domanda di riconoscimento che non venga  presentata  durante  il
servizio, dovra' essere fatta, a pena di decadenza, dall'agente entro
90 giorni dal ricevimento della partecipazione di esonero, o, in caso
di morte dell'agente avvenuta in servizio o entro  gli  accennati  90
giorni dall'esonero, dai suoi aventi causa, insieme alla  domanda  di
pensione o di sussidio per una sola volta. 
 
  Il contributo per il riconoscimento dei servizi sopra  indicati  e'
commisurato, per ogni anno  riconosciuto,  al  6  %  dello  stipendio
goduto all'atto della presentazione della domanda, o  se  questa  sia
presentata dopo la  cessazione  dal  servizio,  al  6  %  dell'ultimo
stipendio goduto dall'agente. 
 
  Per le domande di riconoscimento gia' presentate  dagli  agenti  in
base alle preesistenti disposizioni, e per le quali  non  sia  ancora
stato iniziato il pagamento del contributo, questo sara'  commisurato
allo stipendio goduto alla data in cui la domanda fu presentata. 
 
  Il contributo di riconoscimento che non sia versato subito  in  una
sola volta, potra' essere versato mediante trattenuta  mensile  sullo
stipendio o sulla pensione, in un periodo di  tempo  che  non  dovra'
superare la meta' di quello riconosciuto. 
 
  Nel caso di liquidazione di sussidio per una sola volta  invece  di
pensione, il contributo di riconoscimento o le rate  residue  saranno
dedotte per intiero dal sussidio. 
 
  Nel caso di pensione di riversibilita' le rate  di  contributo  non
ancora   versate   alla    morte    dell'agente    saranno    ridotte
proporzionalmente alle quote di riversibilita'. 
 
  E' abrogato l'art. 11 del R. decreto 27 novembre 1919, numero  2373
modificato coll'art. 9 della legge 7 aprile 1921, numero  369,  circa
il riconoscimento agli effetti della pensione  degli  anni  di  studi
superiori e di esercizio professionale. 
 
  Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a  tutti  gli
agenti che si troveranno in servizio alla data  di  applicazione  del
presente decreto, ancorche' abbiano gia' ottenuto  il  riconoscimento
in base alle norme anteriormente vigenti. 
 
  Gli anni riconosciuti in base al presente articolo sono a tutti gli
effetti considerati come anni di servizio  effettivo  e  quindi  sono
utili anche per il  raggiungimento  del  limite  minimo  di  servizio
prescritto per il diritto a pensione. 
 
  Nei casi di riconoscimenti gia'  concessi,  e  da  riformarsi  alle
nuove condizioni, il contributo di riconoscimento  sara'  commisurato
allo stipendio goduto alla data in cui  fu  presentata  la  primitiva
domanda. 
 
  Le somme  gia'  pagate  per  riconoscimento  di  servizi  non  piu'
ammessi, e quelle eccedenti la misura del contributo dovuto ai  sensi
del presente articolo saranno rimborsate agli aventi diritto. 
 
  Qualora il nuovo ammontare del contributo,  pur  con  le  riduzioni
della durata di servizio riconoscibile,  ecceda  il  versamento  giu'
effettuato, il  relativo  importo  sara'  portato  in  deduzione  del
contributo di riconoscimento ora dovuto.