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REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2283

Assegni circolari. (023U2283)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 1-11-1923
al: 31-12-1993
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti gli articoli 32 e  170  della  tariffa  generale  di  bollo,
allegato A, al testo unico 6 gennaio 1918, n. 135; 
 
  Veduto il R. decreto 28 settembre 1919, n. 1922; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 29 febbraio 1920, n. 278; 
 
  Ritenuta la opportunita' di  riordinare  il  regime  degli  assegni
circolari; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per le finanze, per la
giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  L'assegno circolare e' un titolo di credito all'ordine emesso da un
istituto di credito a cio' specialmente  autorizzato,  e  pagabile  a
vista presso i recapiti comunque indicati dell'emittente.